Art. 268.

Il concessionario di una strada ferrata è obbligato ad essere sempre provvisto di ogni genere di materiale mobile, necessario per un completo servizio, e così di veicoli per il trasporto dei viaggiatori, animali, merci e materiali, di locomotive a vapore, o di ogni altra valido corredo di mezzi con cui fosse autorizzata la locomozione.

I concessionari dovranno nei loro progetti determinare le quantità, le specie e le forme normali di questi materiali e mezzi di trasporto, in proporzione dell'estensione delle linee concesse e della presunta quantità e natura del movimento, e far conoscere tale determinazione al Ministero dei lavori pubblici, il quale potrà ordinarvi quelle aggiunte o variazioni, che, sentite le osservazioni dei concessionari, giudicherà convenienti nell'interesse di un regolare e lodevole servizio pubblico, tanto all'epoca dell'apertura dell'esercizio delle ferrovie, quanto nel progresso di esso esercizio.

Ogni sorta di materiale avente per ispeciale destinazione il servizio dei trasporti dovrà essere della migliore qualità, e costrutto secondo modelli di provata bontà. L'Amministrazione superiore, tanto prima quanto durante l'impiego, sarà in facoltà di sottoporlo a quelle ricognizioni ed esperimenti che giudicherà convenienti nell'interesse della regolarità e sicurezza del servizio pubblico, e potrà prescrivere che venga posto fuori d'esercizio ogni qualvolta ne giudichi l'uso sconveniente e pericoloso.
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