Art. 265.

Tutti i lavori ed opere d'arte d'una strada ferrata pubblica e sue dipendenze dovranno venire eseguite secondo i migliori sistemi e precetti dell'arte, con solidità proporzionata all'uso a cui sono destinati, e con materiali scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche delle località da essa strada attraversate, o delle località vicine.

Il sistema proposto per l'armamento della ferrovia e per ogni sorta di materiale fisso, serviente al suo esercizio, dovrà essere conforme a quelli generalmente adottati e con buon successo praticati. Potrà essere ammesso sia all'atto di concessione, sia in seguito un sistema diverso, quando sia dimostrato che riunisca tutti i voluti requisiti di permanente stabilità.
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