Art. 262.

Nell'esame dei progetti definitivi e dei piani esecutivi delle principali opere d'arte sarà in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di farvi introdurre quelle modificazioni, che, sentito il concessionario nelle sue osservazioni, giudicasse necessarie nell'interesse del servizio pubblico. Il concessionario non potrà scostarsi, senza speciale autorizzazione, dai piani esecutivi definitivamente approvati, sotto pena del rifacimento delle opere.

Sarà però tanto al Ministero facoltativo di ordinare, quanto al concessionario di proporre, anche durante l'eseguimento dei lavori, quelle modificazioni dei progetti approvati che fossero per giudicarsi necessarie od utili, ma il concessionario non potrà venire obbligato ad eseguire una modificazione che fosse per cagionargli notabili maggiori spese di costruzione o di esercizio, quando avesse per solo scopo una maggiore tecnica regolarità delle opere senza comprovata necessità.
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