Art. 261.

Se una concessione sarà stata accordata sulla presentazione di piani, orditi e disegni di semplice massima, il concessionario prima dell'esecuzione dovrà presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici i necessari piani e profili circostanziati coi disegni speciali esecutivi delle principali opere d'arte, quali sono i ponti e sifoni di mole od apertura più considerevole, i cavalcavia e sottovia ed i fabbricati delle stazioni, ed oltre a ciò i moduli delle traversate a raso, delle case cantoniere, dei minori ponticelli, acquedotti e sifoni, dei materiali di armamento, e, quando venissero richiesti, anche quelli degli oggetti di materiale fisso e di materiale mobile per l'esercizio.

Al Ministero dei lavori pubblici verrà sempre rimessa per proprio uso dal concessionario, una copia autentica di tutti i piani, profili ed altri disegni approvati.
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