Art. 263.

I concessionari noti potranno intraprendere i lavori approvati per la costruzione di cavalcavia o di sottovia, pel trasporto di strade pubbliche o gravate di servitù pubblica, per la costruzione di ponti od altre opere qualunque sui fiumi e sui canali navigabili od atti alle fluttuazioni, se prima il prefetto della provincia, inteso il parere dell'ingegnere capo, non acconsenta all'eseguimento delle indicate opere.

Durante la loro esecuzione i concessionari dovranno prendere tutte le misure e sopportare tutte le spese necessarie, acciocché nè il servizio della navigazione o dei trasporti a galla, nè il pubblico passaggio provino interruzione od incaglio.

A tale effetto a cura e spese dei concessionari, all'intersecazione delle strade pubbliche o gravate di pubblica servitù, otre ciò venga giudicato necessario, saranno costrutte strade ed altre opere provvisionali, nè potranno le comunicazioni esistenti venire interrotte, se prima per parte del suddetto ingegnere capo l'idoneità e sufficienza dei suddetti lavori provvisionali non sarà stata accertata.

Un termine perentorio sarà assegnato ai concessionari per compiere le opere stabili che facciano cessare lo stato provvisorio delle comunicazioni.

Le comunicazioni definitive prima di essere aperte al pubblico dovranno essere collaudate dall'ingegnere capo.
Condividi questo contenuto: