Art. 260.

I concessionari dovranno mantenere le loro strade ferrate colle rispettive dipendenze costantemente in buono stato, in modo tale che la circolazione possa sempre esservi effettuata con facilità e sicurezza. In difetto vi sarà provveduto d'uffizio, previa regolare ingiunzione, a maggiori spese dei concessionari medesimi.

Le anticipazioni di spese che in siffatto caso occorresse di fare saranno rimborsate sopra note da rendersi esecutorie dai prefetti delle provincie attraversate dalle ferrovie.
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