Art. 255.

Se compiuta ed aperta al pubblico una strada ferrata concessa all'industria privata, l'esercizio di essa venga ad interrompersi su tutta o su una parte della linea, senza che il concessionario vi provveda immediatamente, o se l'esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità, l'Amministrazione superiore prenderà, a spese e rischio di esso, concessionario, le misure necessarie per assicurare provvisionalmente il ristabilimento, la regolarità e la sicurezza del servizio pubblico, e prefiggerà un termine perentorio dentro il quale debba il detto concessionario eseguire tutto il necessario pel ristabilimento del servizio definitivo.

Scaduto questo termine, il concessionario che non abbia soddisfatto alle intimategli ingiunzioni, senza che possa far constare d'impedimenti provenienti da forza maggiore ed indipendenti dal fatto proprio, decadrà dalla concessione, e sarà provveduto nel modo prescritto ai quattro articoli precedenti.

Il rimborso delle spese che il Governo avrà anticipato per effetto del presente articolo sarà riscosso colle ferme e coi privilegi delle imposte prediali.
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