Art. 254.

Se il primo incanto andasse deserto, si dovrà, dentro termine non minore di due mesi, procedere ad un secondo, il quale potrà essere aperto con ribasso non maggiore di un quarto sul primitivo prezzo di stima delle opere eseguite, dei terreni acquistati e dei materiali provvisti.

Quando riesca infruttuoso anche il secondo incanto, i concessionari saranno definitivamente decaduti da tutti i diritti della concessione; le porzioni di strada già eseguite che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in proprietà assoluta della Stato, il quale sarà libero di conservarle o di abbandonarle, come altresì di continuare o no i lavori ineseguiti; nè in qualsivoglia caso avrà altra obbligazione che quella di corrispondere ai concessionari un correspettivo eguale al prezzo delle opere eseguite e delle provviste fatte, stimate indipendentemente dilla loro destinazione allo stabilimento od esercizio della strada ferrata, a giudizio degli arbitri inappellabili sovra mentovati.
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