Art. 256.

Le proroghe all'incominciamento dei lavori di costruzione delle ferrovie, alla loro ultimazione ed al ristabilimento dell'interrotto esercizio, a cui potranno avere diritto i concessionari nei casi legalmente accertati di forza maggiore e dal fatto loro indipendenti, saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici con prefiggimento di termini, l'osservanza dei quali sarà pei concessionari obbligatoria come di quelli prefissi dagli atti di concessione.

In ogni circostanza in cui fossero per invocare il caso di forza maggiore onde evitare le comminate penalità, saranno i concessionari in obbligo di notificare al Ministero dei lavori pubblici gli avvenimenti o le cause qualunque che avessero impedito l'adempimento delle stipulate condizioni, e ciò dentro il termine più breve possibile e tale da permettere quelle verificazioni che possono venire giudicate necessarie per provarne la realtà e valutare la portata delle loro conseguenze. In difetto i concessionari saranno considerati come deceduti di pien diritto da ogni azione per siffatto riguardo.
Condividi questo contenuto: