Art. 253.

Le concessioni saranno deliberate a chi, oltre ad assumersi tutte le obbligazioni dei concessionari decaduti, i quali in ogni caso non potranno mai essere deliberatoti, ed al prestare tutte le necessarie guarentigie d'idoneità e responsabilità, avrà offerto un maggiore aumento sul detto prezzo di stima.

Il prezzo del deliberamento sarà, nel termine che verrà stabilito dagli atti d'incanto, corrisposto dai nuovi concessionari ai concessionari decaduti, prelevatone però prima ciò che sarà dovuto alio Stato in rimborso di quella parte della cauzione definitiva che fosse già stata restituita.
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