Art. 230.

Le opere di arte costruite nel corpo d'una ferrovia pubblica, per la conservazione e ristabilimento dei corsi d'acqua, e delle comunicazioni, tanto di pubblica che di privata pertinenza, dovranno essere mantenute da chi ha l'onere della manutenzione di essa ferrovia.

Quanto a quelle costruite fuori del corpo della ferrovia, ed indipendenti dalla sussistenza e dalla buona conservazione di questa, potrà, chi ha l'onere anzidetto, mediante speciale convenzione colle pubbliche Amministrazioni o coi privati interessati, esonerarsi dall'obbligo di loro manutenzione.

Nel caso che le dette opere esteriori vengano costruite in sostituzione di altre preesistenti, chi costruisce la strada ferrata avrà a suo carico le spese di loro costruzione, ma dopo il collaudo e la consegna a di di ragione avrà diritto alla totale esenzione dall'obbligo della manutenzione a meno che questa non riuscisse più gravosa di prima, nel qual caso egli sarà tenuto ad un giusto compenso.
Condividi questo contenuto: