Art. 231.

Quando per nuova costruzione o per trasporto ordinato od autorizzato dal Governo una strada ordinaria nazionale, provinciale o comunale, un canale o un condotto d'acqua dovessero attraversare una ferrovia pubblica che prima non intersecavano, od attraversarla in punto diverso da quelle in cui la intersecavano precedentemente, chi ha costrutto od esercita la strada ferrata non potrà opporvisi, purché lo attraversamento non nuoccia alla regolarità e sicurezza dell'esercizio.

Se l'attraversamento fosse ragione di maggiori spese per l'esercizio, manutenzione e custodia della ferrovia, chi l'ha costrutta o la esercita avrà diritto a giusto compenso.

Egli avrà in ogni caso il diritto di costrurre, mantenere e custodire l'attraversamento a propria cura e spese, mediante il dovuto rimborso.
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