Art. 229.

Chi costruisce una strada ferrata pubblica ha obbligo di ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza, proprie spese, tutte le comunicazioni pubbliche e private, che dalle opere della sua impresa rimanessero interrotte.

Pari obbligo egli ha relativamente allo scolo ed al libero corso delle acque, i condotti delle quali o naturali, od artefatti rimanessero od interrotti od alterati dalle opere anzidette. E per tutto quanto non dipendesse da innovazioni, dopo la esecuzione di tali opere praticate dal fatto di altri, egli è tenuto del in ogni tempo la libertà, l'innocuità e la regolarità del corso ristabilito.

Al ristabilimento delle comunicazioni e dei corsi di acque di privata pertinenza gl'interessati potranno rinunziare, ma ciò dovrà risultare da formale dichiarazione.

Per le comunicazioni private, gravate di servitù pubblica, chi costruisce la strada ferrata ha unicamente l'obbligo di acquistare, a favore degli utenti, la servitù attiva di passaggio sul terreno necessario pel loro ristabilimento. Non potrà quindi costringere il proprietario a cederne la proprietà, quando egli non vi consenta.

A malgrado di qualsivoglia rinunzia degli interessati, non si potrà omettere di provvedere al corso delle acque, i condotti delle quali siano intersecati dalla via ferrata, quando dal loro ristagno fosse per soffrirne nocumento la pubblica igiene, o per restarne compromessa immunità delle proprietà e dei diritti dei terzi.
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