Art. 228.

Non sarà dovuto alcun compenso o risarcimento per le occupazioni permanenti, provvisionali o temporanee, degli alvei delle acque pubbliche, delle spiaggie lacuali o marittime, nè di qualunque altro terreno improduttivo, appartenente allo Stato, salve però le reintegrazioni che potessero nei casi speciali essere necessarie per restituire a tali proprietà l'attitudine alla propria naturale destinazione, e salva la conservazione od il conveniente trasferimento delle servitù che potrebbero trovarvisi stabilite con legittimo titolo.
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