Art. 16.

Sono strade comunali:

a) Quelle necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione d'una comunità col capoluogo del rispettivo circondario e con quelli dei comuni contigui.

Non sono considerate come contigue le comunità separate l'una dall'altra da una elevata catena di monti:

b) Quelle che sono nell'interno dei luoghi abitati;

c) Quelle che dai maggiori centri di popolazione di un comune conducono alle rispettive chiese parrocchiali ed ai cimiteri, o mettono capo a ferrovie e porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;

d) Quelle che servono a riunire fra loro le più importanti frazioni di un comune;

e) Quelle che al momento della classificazione si troveranno sistemate, e dai comuni mantenute, salve le ulteriori deliberazioni dei Consigli comunali, di cui è parola all'art. 18.
Condividi questo contenuto: