Art. 15.

Allorché avvenga la esclusione di una strada dal novero delle provinciali, essa passerà col principio dell'anno successivo nella classe delle comunali, rimanendo perciò a carico o delle singole comunità che attraversa, o di vari comuni riuniti in consorzio.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali a tale effetto non saranno approvate, se non sentiti i Consigli dei comuni interessati, e costituito, ove occorra, il consorzio a norma della legge.
Condividi questo contenuto: