Art. 17.

Entro un anno dalla presente legge, le Giunte municipali formeranno un elenco delle strade da classificarsi fra le comunali, indicando i luoghi abitati che percorrono, la loro larghezza e lunghezza chilometrica. Si terrà conto degli elenchi già esistenti.

Questo elenco sarà per la durata di un mese depositato in una delle sale della residenza comunale ed affisso in copia all'albo pretorio. Gli interessati verranno con pubblico avviso invitati a prenderne cognizione ed a presentare in iscritto entro il termine suddetto le loro osservazioni ed i loro reclami.

Spirato quel termine, il Consiglio comunale, deliberando sulla proposta della Giunta e sui reclami dei privati, stabilirà l'elenco delle strade comunali, il quale sarà omologato dal prefetto.

Alla deputazione provinciale spetterà la decisione sulle insorte contestazioni ed il rendere obbligatoria la classificazione delle strade indicate nell'articolo precedente, sentito il parere dell'Ufficio del genio civile. Questa decisione dovrà essere omologata dal prefetto.
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