Art. 14.

La classificazione di strade fra quelle provinciali è deliberata dai Consigli provinciali.

La deliberazione deve essere pubblicata in tutti i Comuni della Provincia.

L'approvazione è effettuata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nel caso che risultino presentate opposizioni o reclami deve essere sentito anche il parere del Consiglio di Stato.

Con la stessa procedura si provvede alla declassificazione di strade provinciali.
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