Art. 13.

Sono provinciali:

a) Le strade che servono alla più diretta comunicazione fra il capoluogo di una provincia e quelli delle provincie limitrofe;

b) Quelle che dal capoluogo di una provincia conducono ai capoluoghi dei circondari in cui essa è divisa;

c) Quelle che collegano i capoluoghi di provincia o di circondario coi vicini porti marittimi più importanti;

d) Quelle che sono riconosciute di molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia o della maggior parte di essa, purché facciano capo a ferrovie, a strade nazionali, o almeno ad un capoluogo di circondario della stessa o di altra provincia.
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