Art. 147.

Chiunque, munito della opportuna autorizzazione, intenda di collocare nuovi molini natanti con chiuse o senza chiuse sopra un fiume navigabile, è obbligato ad osservare tutte le cautele e condizioni che l'autorità amministrativa provinciale crederà conveniente di prescrivergli, acciocché non venga recato impedimento alla libera e sicura navigazione.
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