Art. 148.

Quando per conseguenza di variazioni nel corso dei fiumi navigabili, o per altra cagione qualunque, la navigazione sarà impedita o resa incomoda o pericolosa dai molini natanti, verranno fatte ai medesimi ed alle chiuse quei ripari ed altre opere reputate opportune, ed, occorrendo, saranno detti molini traslocati per ordine del prefetto, ed anche remossi per disposizione ministeriale.
Condividi questo contenuto: