Art. 146.

Lo esercizio dei porti, o ponti natanti, o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema di loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovrà recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione; al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, non che alle prescrizioni ed ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dal prefetto.
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