Art. 145.

Ogniqualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorità amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, dà le disposizioni necessarie per guarentire ed all'uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza, e nei casi di urgenza provvede per la esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.
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