Art. 144.

I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di marciapiede.

Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, s'intenderà stabilita a metri 5. Essa insieme alla sponda fino al fiume dovrà dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.

Le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato. Però i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.

In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale sarà fatto a spese dello Stato, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi.
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