Art. 12.

In conformità delle norme stabilite dalla presente legge, e nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, il governo del Re stabilirà quali delle strade esistenti od in corso di costruzione rimangano nazionali, e ne pubblicherà l'elenco, approvato per decreto reale, dopo aver sentito i Consigli provinciali, ed avuto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Stabilito l'elenco delle strade nazionali, non potrà esservi introdotta, fuorché per legge, alcuna modificazione, la quale non derivi dall'applicazione del precedente articolo.
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