Art. 124.

Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa, lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, colla difesa e conservazione delle sponde, coll'esercizio della navigazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e coll'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acqne esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei o contro le sponde.

Quando dette opere, usi, atti, fatti, sieno riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25 n. 7, della legge 2 giugno 1889 n. 6166.

Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni, la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico, che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso d'acqua.
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