Art. 123.

Le rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti di cui all'articolo 94, ed il chiudimento dei loro bracci, non possono in alcun caso eseguirsi senza che siano autorizzati per legge speciale, o per decreto ministeriale, in esecuzione della legge del bilancio annuo: per fiumi e torrenti, di cui all'articolo 96 l'autorizzazione sarà data con decreto reale, sentiti previamente gli interessati.

Per decreto reale saranno permesse le nuove inalveazioni e rettificazioni di rivi e scolatori pubblici, quando occorra procedere alla espropriazione di proprietà private, ferme le cautele e disposizioni stabilite nella legge di espropriazione per utilità pubblica.
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