Art. 125.

Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, e nell'eseguimento dei lavori, così di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.
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