Art. 122.

Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche o private, sulla domanda che venisse fatta dalle Amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal Prefetto, e potrà richiedersi alle dette Amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione.

Allorché le Amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.
Condividi questo contenuto: