Art. 121.

Sono eccettuati i provvedimenti temporanei d'urgenza, per i quali si procederà in conformità di speciali disposizioni regolamentari a questi casi relative.

Sono eccettuate altresì le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo.

Le questioni tecniche che insorgeranno circa la esecuzione di queste opere saranno decise in via amministrativa dal prefetto, con riserva alle parti, che si credessero lese dalla esecuzione di tali opere, di ricorrere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragioni.
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