Art. 120.

I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque d'interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa omologazione del Prefetto.

I progetti saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici, quando si tratti di opera che interessi notevolmente il regime del corso d'acqua; quando si tratti di costruire nuovi argini; e infine quando concorrono nella spesa lo Stato o le provincie.
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