Art. 119.

La misura della imposta prediale per ciascun fondo serve di base al riparto dei contributi nei consorzi, salve le consuetudini e convenzioni speciali, e salvi gli effetti della diversa tangente, come all'ultimo alinea dell'articolo 105.

Il valore imponibile dei beni indicati nel primo capoverso dell'articolo suddetto sarà determinato dal consorzio, ed in caso di contestazione, stabilito dalla deputazione provinciale, sentiti gli interessati.

L'esazione delle quote di contributo si farà colle forme e coi privilegi della imposta fondiaria.
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