Art. 104.

Sono mantenute, per tutto ciò che non riguarda le spese poste a carico dello Stato e delle provincie dalla presente legge, le convenzioni e le legittime consuetudini vigenti, che in qualche località disponessero diversamente da quanto è prescritto negli articoli precedenti.

Quando tali convenzioni o consuetudini fossero litigiose od incerte, o pel cambiamento delle circostanze fossero rese impraticabili od ingiuste, vengono le medesime rettificate e ridotte conformi alle prescrizioni della presente legge, salvi i diritti agli eventuali indennizzi da esercitarsi innanzi ai tribunali competenti.
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