Art. 105.

A formare i consorzi di cui al capo I di questo titolo, concorrono in proporzione del rispettivo vantaggio i proprietari e possessori (sieno essi corpi morali o privati) di tutti i beni immobili, di qualunque specie, anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentano utile diretto o indiretto, presente o futuro. I beni predetti saranno classificati per ordine ed in ragione dell'interesse che possono avere nell'eseguimento dei lavori e nella loro conservazione.

Per i lavori di rimboscamento o di rinsodamento, compresi fra le opere di 3ª categoria, come agli articoli 96 e 97 della presente legge, costituito e reso obbligatorio il consorzio, sono applicabili le disposizioni del 1° comma dell'art. 6 della legge 1° marzo 1888 n. 5238, serie 3ª, esclusa però la facoltà ai proprietari di non aderire al consorzio. In caso d'inadempimento entro i termini assegnati, i lavori saranno fatti eseguire dal consorzio a spese dei proprietari negligenti.

I beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni, sono pure compresi nel consorzio, e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati.

Il contributo a carico diretto delle provincie viene ripartito fra esse in proporzione dell'interesse generale di ciascuna. Il contributo a carico dei comuni viene pure ripartito fra loro in proporzione dell'interesse generale di ciascuno.
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