Art. 103.

Nel caso preveduto dall'ultimo alinea dell'articolo 96 si provvede d'accordo fra i due Ministeri dei Lavori Pubblici e di Agricoltura, Industria e Commercio, secondo le norme e i provvedimenti da stabilirsi per regolamento.

I progetti nella parte concernente opere di rimboscamento o di rinsodamento sono studiati a cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, al quale è pure affidata la sorveglianza per l'esecuzione e manutenzione delle opere.

Il Ministero dei Lavori Pubblici potrà consentire che ufficiali del Genio civile sieno incaricati, nell'interesse del consorzio costituito o costituendo, o del comune interessato, di redigere i progetti per le opere idrauliche delle tre ultime categorie, od anche dirigerne i lavori.
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