Art. 102.

Le spese per le opere di cui agli articoli 93 e 94 sono obbligatorie rispettivamente per lo Stato, per le provincie, per i comuni e per i proprietari e possessori interessati, quando si tratti di opere classificate in prima o seconda categoria, a termini dell'articolo 174.

Le spese per le opere di cui all'articolo 96 sono obbligatorie per tutti gli interessati quando il Governo, udito i Consigli provinciali e comunali, abbia stabilita per decreto Reale la classificazione di dette opere in terza categoria.

Le spese per le opere di cui agli articoli 98 e 99 sono rese obbligatorie per tutti gli interessati con decreto ministeriale, sentiti i Consigli comunali e provinciali, quando ne sia stata fatta richesta da un comune o dai principali od immediati interessati, e si tratti di prevenire o di riparare danni gravi ed estesi.

L'Amministrazione pubblica fa eseguire le opere delle due prime categorie; per le altre è riservata all'autorità governativa la approvazione dei progetti e l'alta sorveglianza sulla loro esecuzione, entro i limiti stabiliti dalla presente legge.

L'approvazione dei progetti per le opere di cui al presente titolo, da parte dell'autorità competente, ha per tutti gli effetti di legge, valore di dichiarazione di pubblica utilità.
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