Art. 101.

I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguiscono e si mantengono a spese esclusive di quell'Amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

Se essi gioveranno anche ai terreni ed altri beni pubblici e privati, i loro proprietari e possidenti dovranno concorrervi in ragione dell'utile che ne risentiranno.

Sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti, salvo ad essi il diritto di far concorrere gli altri interessati, secondo le leggi civili, le opere di sistemazione e difesa non comprese nelle categorie precedenti sui corsi d'acqua di qualunque natura.

Per la manutenzione di queste opere e per la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti, colla denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici, si stabiliscono consorzi in conformità del disposto del capo II di questo titolo, quando concorra l'assenso degli interessati secondo l'articolo 108.
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