ART. 29. (Pubblicità)

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:

a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonchè degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale:

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;

d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;

e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;

f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediate trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione dell'opera, nonchè del nominativo del direttore dei lavori designato.

2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.



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Giurisprudenza e Prassi

PUBBLICITA' - QUOTIDIANI NAZIONALI E REGIONALI

TAR SICILIA SENTENZA 2007

La Regione siciliana ha emanato l'art. 9 L. reg. 15/2006, con il quale ha chiarito che le pubblicità dei bandi di gara possono essere effettuate anche su prodotti editoriali diffusi solo per abbonamento.

La Regione siciliana ha recepito con modifiche la L. n. 109/1994 attraverso la L.r. n. 7/2002 e s.m.i. e, l’art. 23, comma 1, della legge regionale ha interamente riscritto, in Sicilia, l’art. 29 della L. n. 109/1994 (che demanda ad un apposito regolamento la disciplina delle “forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici”; cfr. art. 80 del D.P.R. n. 554/1999). In particolare va osservato che secondo la norma regionale:

- gli avvisi ed i bandi di gara per l’appalto di lavori debbono essere pubblicati (per estratto) tra l’altro “su almeno tre quotidiani regionali” (comma 2 dell’art. 29 cit.), o “su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione «Federico II»” (comma 3 dell’art. 29 cit.), ovvero ancora “su un periodico a diffusione regionale” (comma 4 dell’art. 29 cit.).

L’art. 23, comma 1, della L.r. n. 7/2002, sostitutivo dell’art. 29 L. n. 109/1994, tiene ripetutamente distinti il concetto di “quotidiano nazionale a diffusione regionale” e quello di “quotidiano regionale”. Precisamente:

- al comma 2, laddove, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, è prescritto che gli avvisi ed i bandi sono pubblicati, tra l’altro, “... per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali”;

- al comma 3, laddove, per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria, è prescritto che gli avvisi ed i bandi di gara siano tra l’altro pubblicati per estratto “... su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale”;

- al comma 4, laddove, per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro, è disposto che gli avvisi ed i bandi di gara siano, tra l’altro, “pubblicati per estratto “... su almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale”.

In sostanza, la normativa regionale, oltre a prevedere in taluni casi (analogamente alla normativa nazionale) la pubblicità su organi di stampa nazionali aventi particolare diffusione in Sicilia, prevede in via aggiuntiva (e non alternativa) la pubblicazione su organi di stampa (quotidiani o periodici) definiti come puramente “regionali”.