ART. 28. (Collaudi e vigilanza).

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonchè le modalità di effettuazione del collaudo.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro compessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.

7. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);

b) in caso di opere di particolare complessità;

c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;

d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.



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Giurisprudenza e Prassi

PREZZARI REGIONALI - ADEGUAMENTO

AVCP PARERE 2008

COMMENTO: l’Autorita' ha piu' volte affrontato la questione della congruita' dei prezziari utilizzati dalle stazioni appaltanti, evidenziando che il loro utilizzo non puo' prescindere, per il rispetto dei basilari principi di efficienza, efficacia e correttezza, da una verifica sostanziale della loro congruita' in relazione alle condizioni di mercato.

Per quanto di interesse in questa sede, la sottostima delle quotazioni delle voci di prezzo, determina un ostacolo nei confronti degli operatori economici, tale da frenare la libera concorrenza fra gli stessi.

Nella fattispecie in esame, occorre far riferimento alla normativa regionale della Sicilia di cui all’articolo 18-bis della legge 109/1994 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., in base al quale le stazioni appaltanti si attengono al prezziario unico regionale per i lavori pubblici, aggiornato ogni dodici mesi.

Il successivo articolo 18-ter, comma 2, dispone, inoltre, che le stazioni appaltanti, nel caso sia stato pubblicato un nuovo prezziario regionale, prima dell’indizione della gara, devono aggiornare i prezzi dei progetti, salvo che sia espresso parere negativo del responsabile del procedimento, motivato dall’assenza di significative variazioni economiche.

L’aggiornamento è previsto, quindi, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo Prezziario Regionale e viene effettuato sulla base dei prezzi in questo riportati. In tal caso anche gli eventuali prezzi scaturenti da analisi relative a prezzi non previsti nel Prezziario Regionale devono essere aggiornati.

Il tenore letterale della citata norma induce a ritenere, fermo restando l’obbligo inderogabile di applicare il prezziario regionale vigente al momento della redazione del progetto, che la possibilita' di non aggiornare i prezzi costituisce per la stazione appaltante una facolta' residuale, che necessita di puntuale e non generica motivazione, basata sull’assenza di significative variazioni economiche.

OGGETTO: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate da ANCE C. e da ANCE T. – lavori di completamento di un complesso polivalente per scuole superiori di n. 29 aule e palestra, loc. Conca d’Oro – S.S. Annunziata M.. S.A. Provincia Regionale di M., U.R.E.G.A. sez. di M..

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 13/04/2006 - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - CERTIFICATO DI ESECUZIONE

Nel caso di un lavoro di importo di circa 600.000 euro, assistito da contributo regionale, qualora la direzione dei lavori sia stata affidata allo stesso professionista esterno che ha redatto il progetto dell’opera, si chiede se è obbligatorio il collaudo in corso d'opera o se è possibile sostituire il collaudo in corso d'opera con il certificato di regolare esecuzione.