ART. 18. (Incentivi per la progettazione).

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro.

2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni aggiudicatrici.
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Giurisprudenza e Prassi

REVOCA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - GIURISDIZIONE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

La "revoca" dell’incarico di progettazione e per la direzione lavori, benche' disposta con provvedimento formalmente autoritativo, determina una fattispecie di risoluzione del contratto gia' sorto che riguarda gli obblighi di esecuzione definiti dalle parti nel rapporto pattizio tra le stesse e incidenti su una posizione giuridica del privato avente natura di diritto soggettivo e non gia' di interesse legittimo.

In tale contesto, va osservato che il conferimento da parte di un ente pubblico di un incarico ad un professionista non inserito nella struttura organica dell’Ente (che mantenga, pertanto, la propria autonomia organizzativa e l’iscrizione al relativo Albo), costituisce espressione non gia' di una potesta' amministrativa, bensi' di autonomia privata, ed è funzionale all’instaurazione di un rapporto di c.d. parasubordinazione riconducibile al lavoro autonomo, anche nell’ipotesi in cui il professionista riceva direttive e istruzioni dall’Ente.

ONERE DI IMPUGNAZIONE - LIMITI PROCEDURALI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Per consolidato orientamento giurisprudenziale l’onere dell’impresa di impugnare tempestivamente gli atti della procedura di evidenza pubblica (ad eccezione dell’esclusione dalla stessa e delle clausole del bando che rendano impossibile la partecipazione alla gara), sorge a seguito dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. St., sez. V, 28 marzo 2008, n. 1331; ad. plen., n. 1 del 2003).

Si è affermato inoltre che, impugnata una graduatoria concorsuale, il ricorrente non puo' pretendere che sia esaminata prima la censura che conduca al conseguimento della nomina o dell’aggiudicazione e poi, in caso di mancato accoglimento, far valere un motivo di illegittimita' riguardante l’intera procedura; cio' sul rilievo secondo cui non si puo' conseguire una nomina o una aggiudicazione a seguito di una selezione la cui procedura sia integralmente invalida (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. V, 25 febbraio 1997, n. 184).

PREZZARI REGIONALI - ADEGUAMENTO

AVCP PARERE 2008

COMMENTO: l’Autorita' ha piu' volte affrontato la questione della congruita' dei prezziari utilizzati dalle stazioni appaltanti, evidenziando che il loro utilizzo non puo' prescindere, per il rispetto dei basilari principi di efficienza, efficacia e correttezza, da una verifica sostanziale della loro congruita' in relazione alle condizioni di mercato.

Per quanto di interesse in questa sede, la sottostima delle quotazioni delle voci di prezzo, determina un ostacolo nei confronti degli operatori economici, tale da frenare la libera concorrenza fra gli stessi.

Nella fattispecie in esame, occorre far riferimento alla normativa regionale della Sicilia di cui all’articolo 18-bis della legge 109/1994 nel testo coordinato con la legge regionale n. 7/2002 e s.m.i., in base al quale le stazioni appaltanti si attengono al prezziario unico regionale per i lavori pubblici, aggiornato ogni dodici mesi.

Il successivo articolo 18-ter, comma 2, dispone, inoltre, che le stazioni appaltanti, nel caso sia stato pubblicato un nuovo prezziario regionale, prima dell’indizione della gara, devono aggiornare i prezzi dei progetti, salvo che sia espresso parere negativo del responsabile del procedimento, motivato dall’assenza di significative variazioni economiche.

L’aggiornamento è previsto, quindi, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo Prezziario Regionale e viene effettuato sulla base dei prezzi in questo riportati. In tal caso anche gli eventuali prezzi scaturenti da analisi relative a prezzi non previsti nel Prezziario Regionale devono essere aggiornati.

Il tenore letterale della citata norma induce a ritenere, fermo restando l’obbligo inderogabile di applicare il prezziario regionale vigente al momento della redazione del progetto, che la possibilita' di non aggiornare i prezzi costituisce per la stazione appaltante una facolta' residuale, che necessita di puntuale e non generica motivazione, basata sull’assenza di significative variazioni economiche.

OGGETTO: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate da ANCE C. e da ANCE T. – lavori di completamento di un complesso polivalente per scuole superiori di n. 29 aule e palestra, loc. Conca d’Oro – S.S. Annunziata M.. S.A. Provincia Regionale di M., U.R.E.G.A. sez. di M..

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 20/02/2007 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune prestano servizio a tempo indeterminato un geometra inquadrato in categoria D, nominato responsabiledell'area tecnica ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 267/2000, ed un geometra inquadrato in categoria C. Entrambi hanno recentemente formulato istanza a questa Amministrazione richiedendo l'erogazione dei compensi previsti dall'art 18 della lege 109/94 in relazione ad attività di progettazione e/o direzione lavori svolta a decorrere dal 1997 al giugno 2004. Questo Comune ha adottato il Regolamento per la costituzione e gestione del fondo interno di incentivazione alla progettazione, alla direzione ed al collaudo dei lavori , ai sensi dell'art.18 della Legge 109/94 e s.s.m.m.i.i., in data 28/5/2004 con deliberazione della Giunta Comunale n° 40 divenuta esecutiva in data 14 giugno 2004. Il qusito posto é il seguente: é possibile liquidare legittimamente i compensi vantati per attività di progettazione e/o direzione lavori svolta quale ordinaria attività d'ufficio dal 1997 al 13 giugno 2004 essendo noto ai richiedenti che non erano stati adottati modalità e criteri di riparto in sede di contrattazione decentrata, né era stato adottato alcun regolamento ai sensi dell'art.18, né erano state previste somme finalizzate a detti compensi all'interno dei quadri economici delle opere, né, conseguentemente, erano stati assunti i relativi impegni di spesa?


QUESITO del 09/07/2006 - INCENTIVO PROGETTAZIONE - APPALTI DI IMPORTO SUPERIORE A € 150.000,00

Con riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 2 comma 1 della Legge n° 109/1994 e s.m.i. (“ Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge) 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. “) si chiede, a codesto di conoscere se la disposizione sopra riportata debba ritenersi applicabile anche ai fini di cui all’art. 18 della medesima Legge. Vale a dire se, in caso di contratti “misti” di opere e servizi, nei quali il valore delle “opere” assuma rilevanza superiore al 50%, sia necessario, ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dall’art. 18 della citata Legge, procedere, o meno, allo scorporo del valore economico dei servizi.


QUESITO del 30/06/2006 - PROGETTAZIONE ESTERNA - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Oggetto: Regolamento riparto incentivo art. 18 L. 109/94 opere stradali e di edilizia pubblica. Nel mio Ente, il Regolamento di riparto incentivo approvato di concerto con l'Amministrazione e le OO.SS. prevede due ipotesi: 1 - Progettazione, DD.LL. ... interna > erogazione al RUP quota 25%; 2 - Progettazione, DD.LL. ... esterni > erogazione al RUP dell'incentivo previsto dall'art. 18 L. 109/96 (2%)con coefficienti di riduzione per fasce di importo dei lavori. Nel secondo caso il RUP agisce prevalentemente al di fuori dell'orario di servizio e ciò consente, vista la carenza di organico, di non far ricorso ad attività di supporto interne o esterne determinando di fatto consistenti economie di gestione. (Tabella 6 D.Lgs 01/04/2001). Chiedo se tale formulazione sia corretta ovvero se la percentuale di competenza del RUP non possa in alcun caso essere maggiore della quota pari al 25% previsto quando la progettazione, DD.LL. viene effettuata all'interno dell'Ente. Ringrazio e porgo cordiali saluti.


QUESITO del 28/06/2006 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

OGGETTO: QUESITO SUL COMPENSO PREVISTO DALL'ART.18 L.109/94 S.M.I. In merito all'oggetto si chiede quanto segue: a) l'amministrazione può stabilire di ridurre il tetto massimo del compenso dal 2% lordo al 1,5% lordo?; b) nel caso di prestazioni tecniche affidate totalmente a tecnico esterno il compenso per il R.U.P. deve comunque essere il 5% del compenso in oggetto o può essere aumentato ed eventualmente di quanto?; c) la redazione di perizie di variante non dovute ad errori di progettazione danno diritto alla rideterminazione in aumento del compenso in parola?


QUESITO del 07/06/2006 - INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO

Si chiede se è possibile autorizzare un dipendente a tempo pieno della Provincia a svolgere incarichi di supporto tecnico per LL.PP. (contabilità lavori, redazione computo metrico e capitolato speciale ecc.) aventi carattere saltuario ed occasionale per soggetti operanti nell'ambito territoriale della Provincia.


QUESITO del 14/03/2006 - INCENTIVO PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'art.3 comma 29 della legge 350/2003, L'azienda Regionale per il diritto allo studio Universitario, che applica ai propri dipendenti il contratto collettivo delle autonomie e enti locali, può adeguare l'incentivo previsto dalla legge 109/94 in 1,5% al 2%.