ART. 12. (consorzi stabili).

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1996 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purchè ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.

4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonchè l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge.

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere b), d) ed e), nonchè più di un consorzio stabile.

6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.



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Giurisprudenza e Prassi

VIETATA ESCUSSIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE CONSORZIO E CONSORZIATE

TAR SICILIA CT SENTENZA 2011

L’art. 30, comma 1, L. n. 109/94, nel testo vigente nella regione Sicilia, prevede che “la cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione”. Analogamente, l’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 prevede, ai commi 6 e 9, che “la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo”, e “la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validita' della garanzia”.

Dalle citate disposizioni si desume che l’incameramento della cauzione provvisoria puo' essere disposto solo allorquando si abbia la mancata sottoscrizione del contratto per fatto “dell’affidatario”, e non invece anche quando si tratti di esclusione di un concorrente che non sia ancora divenuto affidatario.

Il Collegio ritiene che il ricorso debba trovare accoglimento, in considerazione del fatto che, in effetti, la normativa di settore – sia l’art. 12, comma 5, della L. n. 109/94, e sia l’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06 – non prevede l’incameramento della cauzione provvisoria nelle ipotesi di contemporanea partecipazione del consorzio e del consorziato alla medesima procedura di gara, e poichè le norme sanzionatorie che prevedono l’incameramento della cauzione provvisoria hanno carattere tassativo, non possono essere estese ad altre ipotesi.

QUALIFICAZIONE DEL CONSORIZIO STABILE E DELLE SUE CONSORZIATE - LIMITI

TAR SICILIA CT SENTENZA 2008

L’art. 12, comma 8 ter della L. n. 109/1994, ha ribadito che "Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate". Per effetto di tale ultimo intervento normativo, ai fini dell'operativita' del cumulo delle qualificazioni, è stato eliminato il limite temporale dei "primi cinque anni dalla costituzione" del consorzio, introdotto dall'art. 97, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999. In conclusione, in base alla normativa richiamata, i consorzi stabili sono qualificati sulla base della sommatoria delle qualificazioni possedute da tutte le imprese consorziate, quale che sia il loro interesse per la singola gara. Ad una prima lettura, nelle disposizioni riportate sembrerebbe che nulla sia detto a proposito della qualificazione delle imprese consorziate, per conto delle quali il consorzio ha dichiarato di concorrere (ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994), nonche' delle imprese consorziate alle quali viene assegnata l'esecuzione dei lavori (ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999).

Se cosi' fosse, ai fini della partecipazione alle gare dovrebbe tenersi conto unicamente della qualificazione del consorzio. Ma in realta' non è cosi'. Infatti l'art. 97, comma 4, seconda parte, del D.P.R. n. 554/1999 prevede espressamente che "alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese". Orbene, a proposito delle imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese, l'art. 95, comma 2, dispone che tali imprese devono possedere i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari "ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento". Conseguentemente, in base al combinato disposto delle disposizioni da ultimo riportate, le imprese per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L. n. 109/1994, ovvero alle quali viene assegnata l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 97, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, devono possedere una qualificazione minima, pari, quanto meno, al 10% di quella globalmente richiesta per partecipare alla gara. Tale soluzione interpretativa consente di salvaguardare la fondamentale esigenza di far eseguire i lavori ad imprese consorziate adeguatamente qualificate, e quindi in grado di operare con la necessaria competenza tecnica, fornendo idonee garanzie di buona esecuzione all'Ente committente. Per altro verso, l'impresa deve eseguire i lavori in percentuale corrispondente al proprio apporto in termini di capacita' tecnica.

CONSORZIO ORDINARIO E CONSORZIO STABILE

TAR VENETO SENTENZA 2007

Il consorzio occasionale è figura gia' prevista delle leggi antecedenti la L. 109 del 1994, essendo stato introdotto nell’ordinamento per effetto della L. 17 febbraio 1987 n. 80, con la specificazione che ad esso si applicavano le disposizione previste per le associazioni temporanee di imprese, peraltro con la precisazione che la rappresentanza dell’aggregazione nei confronti della stazione appaltante è diversa nei consorzi occasionali rispetto alle associazioni temporanee tipiche, posto che nel caso dell’associazione temporanea d’imprese essa spetta a quella specificamente designata quale mandataria del raggruppamento, mentre nel caso del consorzio occasionale la rappresentanza spetta agli organi consortili cui è statutariamente attribuita.

I consorzi occasionali, inoltre, non possono avere una propria qualificazione e, quindi, partecipano alle gare utilizzando le qualificazioni dei propri consorziati (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. 1, 13 febbraio 2003 n. 97), con la conseguenza che essi non possono, pertanto, partecipare ad una gara per conto solo di alcuni dei consorziati, essendo tale possibilita' – per l’appunto - espressamente ed esclusivamente prevista soltanto per i consorzi di cooperative, per i consorzi artigiani e per i consorzi stabili (cfr. art. 13, comma 4, della L.109 del 1994 e succ. mod.).

Il consorzio stabile, diversamente dal consorzio occasionale, è viceversa figura comparsa in epoca ben piu' recente nel nostro ordinamento, posto che gli anzidetti art.10, comma 1, lettera c) e 12 della L. 109 del 1994 contemplano la possibilita' di costituire tra imprese individuali, anche artigiane, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro, anche consorzi ivi definiti “stabili”.

In tal modo è stato previsto che tutte le imprese di costruzione, e non piu' soltanto le cooperative di produzione e lavoro e le imprese artigiane, hanno la facolta' di realizzare strutture stabili, dotate di propria soggettivita' giuridica ed autonoma qualificazione, nonchè abilitate alla partecipazione alle gare per l’aggiudicazione dei lavori pubblici ed all’esecuzione degli stessi.

L’elenco tassativo dei soggetti che possono costituire i consorzi stabili comporta – sempre ad avviso dell’Autorita' - che non possono far parte di questi ne' i consorzi di cooperative, ne' i consorzi di imprese artigiane e ne' altri consorzi stabili: tutti e tre tali tipi di consorzi possono, invece, partecipare ad associazioni temporanee d’imprese e a consorzi occasionali.

A differenza dei consorzi per il coordinamento della produzione e gli scambi di diritto civile, i quali possono dotarsi di un’organizzazione piu' o meno complessa a seconda della finalita' per cui sono stati costituiti ma possono operare con la sola struttura aziendale delle imprese consorziate, i consorzi stabili devono, invece dotarsi di un'autonoma struttura d’impresa attraverso cui essere in grado d’eseguire direttamente i lavori affidati senza necessariamente doversi avvalere delle strutture aziendali delle imprese associate.

La comune e stabile struttura d’impresa costituisce, pertanto, elemento indispensabile per l’esistenza del consorzio stabile, in quanto identifica l’azienda consortile attraverso la quale il consorzio, in quanto impresa di imprese, puo' eseguire direttamente i lavori: e spettera' quindi ai consorziati scegliere se, al fine di dotare il consorzio delle risorse necessarie al suo funzionamento, convenga loro procurarsi all’esterno forza lavoro, attrezzature e know how, oppure conferire al consorzio medesimo, in tutto o in parte, cio' di cui gia' dispongono le proprie imprese di essi consorziati.

CONSORZIO STABILE VIETATO NEGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2007

Ai consorzi nel settore dei servizi e forniture non può che applicarsi l’articolo 35, per effetto dell’espresso richiamo del comma 1 dell’articolo 36.

Tale articolo, riproducendo l’articolo 11 della legge 109/94 prevede che i requisiti di idoneità tecnica l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Quindi, alla luce dell’articolo 35, solo i requisiti delle attrezzature e dell’organico medio sono dimostrabili tramite le consorziate”.

CONSORZIO E CONSORZIATE - COLLEGAMENTO TRA IMPRESE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 12, comma 5, e 13, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (ora 36, comma 5 e 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006) deve ritenersi comunque preclusa la possibilità di una partecipazione congiunta alla stessa gara del consorzio stabile e dei consorziati, a prescindere dal fatto che l’impresa sia stata designata o meno dal consorzio quale impresa esecutrice dei lavori.