ART. 11. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare).

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate.



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Giurisprudenza e Prassi

CONSORZIO STABILE VIETATO NEGLI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2007

Ai consorzi nel settore dei servizi e forniture non può che applicarsi l’articolo 35, per effetto dell’espresso richiamo del comma 1 dell’articolo 36.

Tale articolo, riproducendo l’articolo 11 della legge 109/94 prevede che i requisiti di idoneità tecnica l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Quindi, alla luce dell’articolo 35, solo i requisiti delle attrezzature e dell’organico medio sono dimostrabili tramite le consorziate”.

ATI - INTERESSE A RICORRERE DELLE SINGOLE IMPRESE DELL'ATI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Questo Consiglio sostiene che il raggruppamento d’imprese non è un soggetto giuridico, e nemmeno un centro di imputazione di atti e rapporti giuridici distinto ed autonomo rispetto alle imprese raggruppate. E’ pacifico, infatti, che ciascuna impresa, già associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l’aggiudicazione, e quindi la legittimazione deve riconoscersi in capo all’impresa singola facente parte di un’ATI, sia che il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione dell’offerta, sia che questo debba costituirsi all’esito dell’aggiudicazione. Ciò perchè il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all’impresa capogruppo attribuisce al legale rappresentante di quest’ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell'amministrazione e delle imprese terze controinteressate ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando una espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento, non solo in materia di appalti di servizi, ma anche in tema di appalti di lavori e forniture.

ATI ED IMPRESE - INTERESSE A RICORRERE

TAR VENETO VE SENTENZA 2005

L’ATI non è un soggetto giuridico autonomo, distinto dalle imprese che la compongono, ma rappresenta una modalità organizzativa unificata dal “mandato collettivo speciale con rappresentanza” che tutte le partecipanti conferiscono alla capogruppo al fine di porre in essere le attività rilevanti per la gara, senza che ciò modifichi la legittimazione attiva o passiva delle singole imprese, siano esse già associate o associande; si precisa che “il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all'impresa capogruppo, attribuisce al legale rappresentante di quest’ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell'Amministrazione e delle imprese terze controinteressate, ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando una espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento, non solo in materia di appalti di servizi ma anche in tema di appalti di lavori e forniture.