CLAUSOLE SOCIALI (DLGS 50/2016)

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. qqq) del Codice: disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attività economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice, trattasi specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera, ad esclusione di quelli di natura intellettuale. Per servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.
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