Art. 80. Forme di pubblicità

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate, le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.

3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2.

4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.

5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.

6. È facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica.

7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.

8. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della Legge.

9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.

10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del procedimento.

11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O.

12. L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la razionalità dell'impresa aggiudicataria.

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Giurisprudenza e Prassi

APPALTI INFERIORI A 500.000 EURO - FORME DI PUBBLICITA'

TAR LAZIO RM SENTENZA 2009

Il mutamento della disciplina normativa – con la pubblicazione del codice degli appalti, di cui al D.lgs. 12.4.2006 n. 163 - ha reso desueta la disposizione di cui all'art. 80, comma 5, del D.P.R. 21.12.1999, la quale per gli appalti di lavori d'importo non superiore a 500.000 euro dava validita' esclusivamente ai bandi pubblicati agli albi pretori dei Comuni nelle cui circoscrizioni deve essere eseguito l'appalto e all'albo dell'Amministrazione appaltante. Il nuovo codice degli appalti conferisce la liberta' di forma per quanto concerne la pubblicita' delle regole di gara. Pertanto, non puo' essere attribuita una rilevanza deteriore al bando pubblicato sul sito internet, rispetto al bando ufficialmente pubblicato agli albi pretori dei Comuni interessati dai lavori in appalto.

PUBBLICITA' - QUOTIDIANI NAZIONALI E REGIONALI

TAR SICILIA SENTENZA 2007

La Regione siciliana ha emanato l'art. 9 L. reg. 15/2006, con il quale ha chiarito che le pubblicità dei bandi di gara possono essere effettuate anche su prodotti editoriali diffusi solo per abbonamento.

La Regione siciliana ha recepito con modifiche la L. n. 109/1994 attraverso la L.r. n. 7/2002 e s.m.i. e, l’art. 23, comma 1, della legge regionale ha interamente riscritto, in Sicilia, l’art. 29 della L. n. 109/1994 (che demanda ad un apposito regolamento la disciplina delle “forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici”; cfr. art. 80 del D.P.R. n. 554/1999). In particolare va osservato che secondo la norma regionale:

- gli avvisi ed i bandi di gara per l’appalto di lavori debbono essere pubblicati (per estratto) tra l’altro “su almeno tre quotidiani regionali” (comma 2 dell’art. 29 cit.), o “su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione «Federico II»” (comma 3 dell’art. 29 cit.), ovvero ancora “su un periodico a diffusione regionale” (comma 4 dell’art. 29 cit.).

L’art. 23, comma 1, della L.r. n. 7/2002, sostitutivo dell’art. 29 L. n. 109/1994, tiene ripetutamente distinti il concetto di “quotidiano nazionale a diffusione regionale” e quello di “quotidiano regionale”. Precisamente:

- al comma 2, laddove, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, è prescritto che gli avvisi ed i bandi sono pubblicati, tra l’altro, “... per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali”;

- al comma 3, laddove, per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria, è prescritto che gli avvisi ed i bandi di gara siano tra l’altro pubblicati per estratto “... su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale”;

- al comma 4, laddove, per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro, è disposto che gli avvisi ed i bandi di gara siano, tra l’altro, “pubblicati per estratto “... su almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale”.

In sostanza, la normativa regionale, oltre a prevedere in taluni casi (analogamente alla normativa nazionale) la pubblicità su organi di stampa nazionali aventi particolare diffusione in Sicilia, prevede in via aggiuntiva (e non alternativa) la pubblicazione su organi di stampa (quotidiani o periodici) definiti come puramente “regionali”.

DIREZIONE LAVORI - CORRISPETTIVO

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

La direzione lavori, il coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori e la contabilità dei lavori sono attività tecniche amministrative connesse alla progettazione (TAR Abruzzo, sentenza 24.05.2004, n. 662). Tali servizi rientrano a pieno titolo nell’ambito di applicazione indicato dall’art. 50 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e si applicano le disposizioni previste dall’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e dal titolo IV del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m..

Le norme prevedono procedure diverse in relazione all’importo presunto delle prestazioni professionali; la stima del corrispettivo dell’incarico tecnico deve comprendere tutti i servizi affidati all’esterno. Al riguardo l’Autorità ha costantemente evidenziato nelle proprie deliberazioni che, anche quando l’affidamento della direzione lavori e delle altre attività connesse viene disposta in momento successivo all’affidamento dell’incarico di progettazione, le procedure da seguire devono essere definite considerando la “fascia di importo” corrispondente al valore di tutti i servizi affidati all’esterno, compresa la stessa progettazione, per evitare contestazioni in relazione al divieto di frazionamento degli incarichi previsto dal comma 12bis, dell’art. 17 della legge quadro e al mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dall’ordinamento.

Conseguentemente, quando l’importo dei servizi previsti nel bando, anche non tenendo conto della progettazione, è comunque superiore al valore dei 100.000 euro, si ritiene che il conferimento dell’incarico in base ai curricula presentati “nel rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e trasparenza” sia in contrasto con il vigente ordinamento che, invece, prevede l’affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa mediante licitazione privata o pubblico incanto (se l’importo dei suddetti servizi è superiore a 200.000 DSP), previa l’adeguata pubblicità prevista dall’art. 80 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m.

PUBBLICITA' SU PERIODICI A DIFFUSIONE LOCALE

REGIONE SICILIA CIRCOLARE

D.P.R. 554/99 - Art. 80, comma 9. Possibilità di utilizzare periodici a diffusione locale per la pubblicità degli avvisi previsti dall'art.3, co. 2, l.r. 71/78 per gli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 21/01/2011 - PUBBLICAZIONE ESITI GARA

Cortesemente, si chiede il Vostro parere in merito a quanto sotto esposto. L’art. 80 comma 5 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., abrogato dall’art. 256 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è stato trasfuso nell’art. 122 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Nel dettaglio prevedeva che <>. Nella formulazione di cui all’art. 122 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è ora statuito che; "...... I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo". Nel caso in cui la Stazione appaltante debba avviare un appalto di lavori per un importo posto in gara inferiore a 500.000,00 Euro ed i cui lavori verranno eseguiti in una pluralità di Comuni, la pubblicazione del Bando deve obbligatoriamente essere effettuata negli Albi di tutti i Comuni interessati dall’esecuzione delle opere ? Ed in caso di date di pubblicazione all’Albo Pretorio diverse da Comune a Comune, da quando decorrono gli effetti giuridici della pubblicazione (che incidono, tra l’altro, nella determinazione della data di presentazione delle offerte) ? Si ringrazia fin d’ora, per la risposta che Vorrete inviare.


QUESITO del 27/11/2006 - ESITI - PUBBLICITÀ

Essndo in presenza di un bando relativo a un pubblico incanto pubblicato prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice sugli Appalti (D.Lgs 163/2006), e dovendo ora procedere alla pubblicazione del relativo esito di gara, con la presente si chiede se per tale pubblicazione si devono seguire le modalità previste dalla L. 109/94 oppure quelle del D.Lgs 163/2006?