Art. 81. Procedure accelerate

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile l'osservanza dei termini di cui all'articolo 79, la stazione appaltante può stabilire i termini seguenti:

a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando;

b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell'invito.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l'offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a).

Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

TELEFONATA PER RICHIESTA PARTECIPAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2006

Non è dimostrato il fatto che l’impresa, entro i termini di scadenza prescritti dal bando, avrebbe comunicato telefonicamente alla stazione appaltante la volontà di partecipare alla fase di prequalificazione della gara e che la stessa aveva già provveduto a inviare tramite corriere privato la relativa domanda. Non vi è violazione dell'articolo 81 terzo comma del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, poiché il fatto non è sorretto da alcuna prova o principio di prova. Tale non può essere considerata l'esibizione del cosiddetto "tabulato telefonico"; per due ordini di ragioni: perché il tabulato prova solo l'esistenza di una comunicazione telefonica ma non anche il contenuto della stessa; la seconda perché nel caso in questione la telefonata è intervenuta con una utenza differente rispetto a quella indicata specificamente nel bando. Ed è evidente che la comunicazione telefonica che avrebbe potuto acquistare un significato giuridico poteva essere solo quella effettuata con i funzionari addetti al ricevimento delle domande.

PROCEDURE ACCELLERATE NEI LLPP

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2005

Si deve rilevare che l’urgenza necessaria per il ricorso alle procedure accelerate di cui all’art. 81 del D. P. R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s. m deve scaturire da cause impreviste ed avere carattere cogente ed obiettivo, sicché non potrebbero integrare gli estremi richiesti dalla norma stessa quelle urgenze che derivassero da eventi prevedibili o divenute tali per un comportamento omissivo dell’Amministrazione, quale la non corretta pianificazione degli interventi da eseguire.

In particolare, non si ravvisa nella dichiarazione di pericolo della rete stradale provinciale il carattere di urgenza qualificata e non generica necessario per il ricorso al suddetto art. 81.