Art. 79. Termini per le gare

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso, per appalti di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, il termine di ricezione della domanda di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara. Le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o telefono; ove inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere confermate per lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse.

2. Le stazioni appaltanti, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:

a) l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonchè l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) gli estremi del bando di gara;

d) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

3. Nei pubblici incanti per appalti di lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara: per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito scritto; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore ad ottanta giorni.

4. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente aumentati.

5. I capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.

6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempre che richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

7. Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri ed i documenti non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui al comma 3 devono essere adeguatamente aumentati.

8. Quando la comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 80, comma 1, è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi prima della data di invio del bando, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni, per pubblici incanti, a ventisei giorni per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l'appalto concorso.

9. Nella licitazione privata o nell'appalto-concorso relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP

il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.

10. Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la licitazione privata lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l'appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a ottanta giorni.

11. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell'Unione Europea.

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