Art. 66 Requisiti di partecipazione

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo:

a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 50, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l'importo a base d'asta;

b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;

c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare;

d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico.

2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52.

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Giurisprudenza e Prassi

MEDIA DEL PERSONALE TECNICO - VA CALCOLATA TENENDO CONTO DELL'INTERO TRIENNIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Il Collegio di dover confermare i precedenti della Sezione (ex multis, Cons. Stato, V, 6 aprile 2021, n. 2762; 24 gennaio 2020, n. 607; 6 luglio 2007, n. 3840) a mente dei quali “in linea di diritto, il Collegio conosce il principio interpretativo espresso dalla decisione della Sesta Sezione 4 aprile 2003, n. 1774, concernente l’interpretazione dell’art. 66 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 […] Peraltro, a giudizio del Collegio, sembra preferibile una diversa lettura interpretativa […] nel contesto della disposizione, il riferimento alla media annua del personale è compiuto non tanto allo scopo di richiedere la permanenza dello stesso requisito per un periodo di tre anni, bensì al fine di effettuare il raffronto con il numero di unità di personale che si stima necessario per l’effettuazione della progettazione.

Pertanto, la media del personale tecnico utilizzato va calcolata tenendo conto dell’intero triennio, senza necessità di dimostrare il requisito minimo in ciascuno dei tre anni indicati”.

La media del personale tecnico utilizzato andava calcolata tenendo conto dell’intero triennio, senza necessità di dimostrare il possesso del requisito minimo per ciascuno dei tre anni indicati.


ATI NEI SERIVIZI: CORRISPONDENZA QUOTE QUALIFICAZIONE, PARTECIPAZIONE E ESECUZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

Va ritenuta la necessaria corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione e quota di esecuzione (anche) negli appalti di servizi . Nel senso, quindi, di richiedere che le quote di partecipazione all'ATI siano indicate gia' in sede di offerta, anche in assenza di una espressa previsione del bando o della lettera d'invito, e che la singola impresa componente dell'ATI abbia la qualifica, ovvero i requisiti di ammissione, in misura corrispondente a tale quota di partecipazione, a garanzia della stazione appaltante e del buon esito del programma contrattuale nella fase di esecuzione.

Dalla mancata osservanza di tale obbligo discende la conseguenza che l'offerta contrattuale, che provenga da un'associazione di piu' imprese in te'rmini che non assicurino la predetta, effettiva, corrispondenza, è inammissibile, perche' comporta l'esecuzione della prestazione da parte di un'impresa priva (almeno in parte) di qualificazione in una misura simmetrica alla quota di prestazione ad essa devoluta dall'accordo associativo ovvero dall'impegno delle parti a concludere l'accordo stesso.

ATI TRA PROGETTISTI - SPENDITA DEI REQUISITI IN MISURA DEROGATORIA RISPETTO A QUELLA NORMATIVAMENTE PREVISTA - EFFETTI

AVCP PARERE 2011

Analogamente a quanto previsto dall’art. 65, comma 4, del D.P.R. n. 554/99, in tema di affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, la previsione del bando secondo la quale nel caso di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 17 comma 1 lett. g), l. 11 febbraio 1994 n. 109, i requisiti di cui all'art. 66 comma 1, lett. a), b), d), d.P.R. n. 554 del 1999, devono essere posseduti dal capogruppo in misura non superiore al 60%, risponde ad una legittima ratio, individuabile nell'esigenza di consentire la partecipazione a gare anche a soggetti che, pur non possedendo, singolarmente, i requisiti necessari, possono partecipare alle stesse unendosi a un soggetto piu' forte (Crf. TAR Veneto, Sez. I, 6 dicembre 2005 n. 1010).

Stante la predetta ratio della norma invocata dall’esponente, le distinte e successive previsioni del bando sono orientate diversamente poiche' consentono il possesso dei requisiti specifici in capo alla capogruppo nella misura non inferiore al 60%; caso limite, anche il possesso del 100%.

Cio' consente di ritenere che gli stessi requisiti di ammissione previsti dal bando e dal disciplinare di gara, sia pure in conflitto con la lettera della norma invocata, una volta previsti finiscono per condizionare la partecipazione dei soggetti associati. Pertanto, una loro modifica comporta nel concreto una diversa percentuale di partecipazione dei soggetti interessati.

E questo puo' essere consentito solo previa riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dalla Societa' A S.n.c. – Gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, i rilievi plano-altimetrici, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del D.L.vo 81/08, le relazioni ed indagini geologiche, la direzione dei lavori, la misura e contabilita', l’assistenza al collaudo e la liquidazione nell’ambito dei lavori denominati “Lame: protezione idraulica abitato intervento per la realizzazione di un sistema di protezione idrulica dell’abitato zona Nord-Ovest” - Importo a base d’asta € 269.622,00 - S.A.: B (BA).

SERVIZIO VERIFICA PROGETTO - REQUISITI TECNICI

AVCP PARERE 2011

Con riferimento alla capacita' tecnica da dimostrare per l’affidamento del servizio di verifica e valutazione ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e smi del progetto esecutivo e al mancato riferimento nel bando di gara all’art. 42 del Codice, vale osservare che la formula letterale delle norma invocata è tale da fornire alle stazioni appaltanti dei criteri di massima. Essa, cioè, non vincola la pubblica amministrazione, ma fornisce alla stessa dei punti di riferimento per giudicare della congruita' dei criteri predeterminati nel contesto dell’avviso pubblico.

Infatti, si legge nel primo comma dell’art. 42 che “Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti puo' essere fornita in uno o piu' dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantita' o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi”. Per cui puo' risultare coerente per la stazione appaltante rifarsi all’art. 66 del D.P.R. n. 554/99 dove espressamente, alla lettera b) del comma 1, si dispone che nel valutare le capacita' tecniche dei soggetti partecipanti si terra' conto dell'”avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare”.

E cio' in ragione del fatto che il primo comma del richiamato art. 50 dello stesso D.P.R. n. 554 è del tutto coerente con l’oggetto della gara in contestazione, trattandosi di attivita' professionali “attinenti all'architettura ed all'ingegneria” nell’ambito di prestazioni relative ad “attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione”.

Dall’esame dei documenti allegati non si desumono, quindi, aspetti che in maniera evidente attestino l’esistenza di una sicura irragionevolezza o illogicita' nella scelta della stazione appaltante.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla A – Gara per l’affidamento del “servizio tecnico per la verifica e la valutazione ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e smi del progetto esecutivo Ponte sul Fiume B a C – lavori di consolidamento delle campate del ponte per l’aumento della sezione libera di deflusso al Km 75+000 della S.P. 11” - Importo a base d’asta € 28.045,61 - S.A.: Provincia di C.

PROVA REQUISITI GENERALI IN CAPO ANCHE AI PROGETTISTI INDICATI

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2011

I requisiti generali devono essere verificati in capo a tutti i soggetti/concorrenti comunque partecipanti alla gara, e quindi anche in capo ai progettisti "individuati" dall'impresa esecutrice dei lavori (cosi' T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 03 agosto 2009 , n. 758).

La ratio di tale principio risiede nella considerazione per cui, diversamente opinando, risulterebbero violati sia il principio costituzionale di buon andamento, sia il principio comunitario di precauzione, poiche' si giungerebbe all'irragionevole conclusione che le stringenti garanzie di serieta' economica e moralita' professionale richieste inderogabilmente agli imprenditori ai fini della partecipazione alle gare possano essere eluse, in sostanza, da altri soggetti (e tra questi anche i professionisti) che, mediante il sistema della mera “indicazione”, riuscirebbero di fatto ad eseguire servizi per una stazione appaltante alla cui gara non potrebbero essere ammessi (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 3 marzo 2009, n. 445).

Ne deriva da quanto sopra detto che anche i progettisti “indicati” erano tenuti, nella specie, alle dichiarazioni di cui all’art. 38 codice contratti.

CONSEGNA PLICO IN RITARDO - RTP E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE- DUPLICAZIONE SERVIZI SVOLTI

AVCP PARERE 2011

E’ legittima l’esclusione disposta per avere consegnato il plico di gara con un ritardo di tre minuti rispetto al termine stabilito (ore 12,03, invece che ore 12,00).

Nel caso di specie, dal tenore letterale del disciplinare di gara appare inequivoco che la presentazione delle offerte dovesse essere effettuata, entro le ore 12,00 dell’ultimo giorno utile e cioè il 5 aprile 2011, esclusivamente attraverso raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E’, tuttavia, parimenti inequivoco che l’obbligo in questione dovesse ritenersi esteso anche all’ipotesi in cui il concorrente si fosse avvalso della facolta', prevista nel disciplinare di gara, di consegnare a mano la documentazione; per cui, anche per i plichi recapitati a mano, costituiva causa di esclusione la consegna oltre le ore 12,00 del 5 aprile 2011. Nè puo' ipotizzarsi che, rispetto a tale modalita' di recapito, il termine ultimo richiesto potesse essere inteso in modo piu' elastico. Nel caso in esame, quindi, seppure la consegna del plico è avvenuta con soli tre minuti di ritardo rispetto al termine indicato dalla stazione appaltante, quest’ultima non poteva non escludere l’impresa dalla gara non ravvisandosi la possibilita', per la Commissione di gara, di procedere ad una valutazione circa la rilevanza e gravita' del suddetto inadempimento.

Con riferimento, inoltre, alla seconda istanza di parere risulta legittimo l’operato della S.A. che ha escluso il RTI concorrente dalla gara relativamente a due dei tre lotti di cui si componeva l’intervento, per mancata dimostrazione del requisito richiesto dal disciplinare di gara riguardante la specifica esperienza pregressa.

Per quanto concerne i requisiti di capacita' economico - finanziaria e tecnico-organizzativa, il disciplinare di gara faceva espresso riferimento, per i servizi c.d. di punta, al combinato disposto degli artt. 66 e 50 del D.P.R. n.554/1999. Il concorrente R.T.P. partecipava utilizzando l’istituto dell’avvalimento per i requisiti di cui al citato art. 66. La Commissione, presa visione della documentazione amministrativa, rilevava, quindi, come i requisiti dichiarati fossero sufficienti per l’ammissione alla gara per il solo lotto 3. Il concorrente raggruppamento aveva, infatti, partecipato alla gara come raggruppamento temporaneo di professionisti di tipo misto e, pertanto, la mandataria avrebbe dovuto possedere almeno il 50% del requisito di cui al punto b) del disciplinare per quanto riguarda la categoria prevalente I-c. Era emerso, invece, dalle dichiarazioni presentate, che l’importo complessivo dei servizi di cui al punto 6. b) del disciplinare – “espletamento di servizi di direzione dei lavori e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art.50 del DPR n.554/1999 - svolti negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione del bando - riguardanti lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori da dirigere, di importo pari ad almeno 2 volte gli importi dei lavori di ognuna delle suddette classi e categorie” – svolti dalla suddetta mandataria, riguardanti lavori della categoria prevalente I-c, era pari ad euro 5.963.775,35 e quindi inferiore al 50% del requisito previsto sia per il lotto 1 (pari ad euro 9.004.182,68) che per il lotto 2 (pari ad euro 7.086.763,00). In sostanza, la mandataria aveva presentato tutti i servizi in cui aveva svolto sia la direzione lavori che il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, considerando due volte l’importo di ciascun servizio, una volta come servizio di direzione lavori ed una come servizio di coordinamento per la sicurezza, come se fossero due servizi separati e non uno unico; la qual cosa non è stata pero' accettata dalla Commissione, in quanto per soddisfare il requisito in questione era stata ammessa la possibilita' di utilizzare “servizi di sola direzione dei lavori o servizi di solo coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione oppure servizi comprendenti sia la direzione dei lavori che il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione”, ma sempre considerando il servizio specificamente conferito nella sua unicita'.

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dallo Studio B. S.r.l. e dalla Societa' A. Engineering S.r.l. – “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui all’art.90, comma 1, del decreto legislativo 163/2006 ed all’art.50 del DPR 554/1999 (Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilita', assistenza al collaudo) per i lavori di cui al progetto Piuss C. Dentro” – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa – Importo a base d’asta: Lotto n.1 euro 520.000,00; Lotto n.2 euro 432.000,00; Lotto n.3 euro 300.000,00 – S.A.: Comune di C..

ATTESTAZIONE SOA PER LA PROGETTAZIONE E QUALIFICAZIONE PER APPALTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

AVCP PARERE 2011

L’attestazione SOA non puo' dirsi sufficiente a documentare i requisiti tecnici e finanziari per i servizi di progettazione perchè il possesso della qualificazione per la progettazione fino alla classifica III vale a dimostrare esclusivamente la presenza di due professionisti nello staff tecnico dell’impresa, ma non che tali professionisti abbiano maturato i requisiti di cui all’art. 66, comma 1, lettera a) del D.P.R. 554/99, richiesti, nel caso di specie, anche dal disciplinare di gara. L’art. 95 del D.P.R. 554/99 (ora art. 92 D.P.R. 207/2010) stabilisce infatti che “le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti prescritti attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) g), e h) del Codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione. Cio' significa che la presenza di uno staff di progettazione, che con la qualifica per la progettazione fino alla classifica III-bis è costituito da due professionisti, non equivale al possesso, da parte dell’impresa, dei requisiti speciali per la progettazione.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune A – Progettazione esecutiva ed esecuzione dell’intervento Cpu11 Restauro B a sede Ente C e Museo D - Importo a base d’asta € 1.072.224,19 - S.A.: Comune A

APPALTO INTEGRATO: INTERVENTI ESEGUITI IN FAVORE DI PRIVATI

AVCP PARERE 2011

Nella fattispecie, per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione di un asilo nido, non appare ragionevole giustificare la scelta del Comune appaltante di non valutare i servizi eseguiti in relazione a lavori espletati in favore di privati, perche' anche la corretta esecuzione di interventi del genere puo' garantire alla stazione appaltante la necessaria competenza dei concorrenti in relazione all’oggetto della gara (progettazione esecutiva e realizzazione di un asilo nido), considerato che la prestazione richiesta non si differenzia, sostanzialmente, sotto il profilo tecnico-professionale, dagli interventi eseguiti in favore di privati.

A conferma della correttezza dell’interpretazione proposta si evidenzia che nel nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, recentemente pubblicato (G.U. 10 dicembre 2010, n. 288), l’art. 263 (che riproduce con modifiche l’art. 66 del D.P.R. n. 554/1999) al comma 2, quarto periodo opportunamente precisa che “Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima”.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa B., in qualita' di capogruppo del R.T.I. con l’impresa C. –Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in Via delle .. in A. – Importo a base d’asta: € 660.611,28 – S.A.: Comune di A..

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - RICHIESTA POSSESSO REQUISITI

AVCP PARERE 2011

Come precisato nella determinazione n. 5/2010 dell’Autorita', “nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entita' complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare” (in tal senso, cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 3 maggio 2006, n. 2464).

Nel caso in esame, pertanto, l’istante Arch. A ha correttamente rilevato una limitazione della partecipazione alla gara contraria al principio della massima concorrenza, per aver la stazione appaltante fissato i requisiti tecnici e professionali minimi di accesso dei candidati in maniera difforme rispetto al citato art. 66 del D.P.R. n. 554/1999, ed, in particolare, in modo piu' restrittivo. Infatti, mentre tale norma, ai fini della dimostrazione della capacita' tecnico-organizzativa, ritiene utile l’esperienza pregressa acquisita nello svolgimento di tutti i servizi di ingegneria di cui al citato art. 50, il bando di gara di cui trattasi, alla lett. c) dell’art. 1, prende in considerazione i soli servizi di “direzione dei lavori”. Conseguentemente anche sotto questo ulteriore profilo il bando in esame risulta essere stato formulato in violazione dell’art. 66 del D.P.R. n. 554/1999.

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dall’Arch. Gerardina A e dall’Arch. Giancarlo B – Incarico di direzione dei lavori di restauro, valorizzazione e consolidamento del complesso monumentale di S. Maria C – Importo a base d’asta € 148.907,17 – S.A.: Comune D (SA).

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA - REQUISITI

AVCP PARERE 2011

Per quanto concerne i requisiti tecnico-organizzativi, si ricorda che, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, alla disciplina relativa agli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilita', le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.P.R. n. 554/1999, secondo quanto disposto dall'articolo 253, comma 3, DLgs. n. 163/2006. In particolare, per quanto attiene agli appalti di importo superiore ai centomila euro, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti in conformita' all’articolo 66 del D.P.R. n. 554/1999, il quale si riferisce genericamente ai servizi di cui all’articolo 50 D.P.R. n. 554/1999, ovvero a “servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonche' le attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione”.

Con la determinazione n. 5/2010 l’Autorita' ha precisato, inoltre, che “nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entita' complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (…). Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori, è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o incarichi di progettazione ovvero incarichi di direzione lavori, purche' ciascuno di essi sia di importo almeno pari a quello richiesto (…). Non puo' non rilevarsi, inoltre, che l’articolo 66, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 554/1999, laddove riferisce il fatturato globale, esigibile in seno al bando, nell’importo variabile tra 3 e 6 volte l’importo a base di gara, tout court ai servizi di ingegneria di cui all’articolo 50 dello stesso d.P.R., non lascia spazi, in tale ambito, per l’esercizio della discrezionalita' amministrativa, limitata all’individuazione del valore “tra 3 e 6 volte l’importo a base d’asta”. Di conseguenza, per i servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, non rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante integrare i requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica ovvero fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara piu' rigorosi e superiori a quelli previsti dal d.P.R. n. 554/1999, in ordine al fatturato globale”.

Nel caso in esame l’istante ha correttamente rilevato una limitazione della partecipazione alla gara contraria al principio della massima concorrenza, per aver la stazione appaltante fissato i requisiti tecnico-organizzativi di partecipazione in maniera difforme rispetto al citato art. 66, ed, in particolare, in modo piu' restrittivo. Difatti, mentre tale norma ai fini della dimostrazione della capacita' tecnica ed organizzativa, ritiene utile l’esperienza acquisita nello svolgimento di tutti i servizi di ingegneria di cui al citato art. 50, il bando di gara prende in considerazione o i soli servizi di progettazione o i soli servizi di direzione dei lavori, ed, in particolare, per la figura del direttore dei lavori l’esperienza professionale che il bando richiede è esclusivamente quella acquisita nello svolgimento dei servizi di direzione dei lavori.

Relativamente agli elementi di valutazione dell’offerta, l’art. 64, comma 2, D.P.R. n. 554/1999 prevede che, nel caso di aggiudicazione di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria mediante il criterio dell’offerta economicamente piu' vantaggiosa, vanno presi in considerazione i seguenti quattro criteri di valutazione: - professionalita' desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva - caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalita' di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio - ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica - riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

Con determinazione n. 4/2009 l’Autorita' ha chiarito che la fissazione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalita' o adeguatezza dell’offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta o caratteristiche metodologiche dell’offerta) impone che il disciplinare di gara stabilisca i cosiddetti criteri motivazionali che consentono di ritenere una offerta migliore di un’altra. Nel caso in esame dalla documentazione trasmessa non risulta che la stazione appaltante abbia fissato tali criteri.

A cio' si aggiunga che con la determinazione n. 5/2010 l’Autorita' ha chiarito che “qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da piu' aspetti per esempio, qualora si tratti di progetti integrati e, cioè, progetti che prevedano prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, il criterio di valutazione a) (professionalita' o adeguatezza dell’offerta) dovrebbe essere suddiviso in sub criteri e relativi sub pesi (professionalita' o adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico, professionalita' o adeguatezza dell’offerta su piano strutturale, professionalita' o adeguatezza dell’offerta sul piano impiantistico). Tale tipo di scomposizione non deve, invece, riguardare il criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta o caratteristiche metodologiche dell’offerta), in quanto è proprio la metodologia progettuale offerta che deve tenere conto che il progetto, pur presentando aspetti architettonici, strutturali ed impiantistici, resta un unico ed è proprio la migliore modalita' proposta dai concorrenti per dare soluzione al rapporto fra i tre aspetti che condiziona la valutazione dell’offerta”.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del DLgs. n. 163/2006 presentata dall’ing. B. – Procedura aperta per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva, ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza sia per la progettazione che per la l’esecuzione, relazione geologica e geotecnica, misure e contabilita' dei lavori – Importo a base d’asta € 249.315,58 – S.A.: Comune di A.

SERVIZI INGEGNERIA - DISCIPLINA APPLICABILE - REQUISITI SPECIALI - COMPROVA

AVCP PARERE 2010

Con la determinazione n. 5 del 27 luglio 2010, l’Autorita' ha osservato – tra le altre cose - che, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, alla disciplina relativa agli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilita', le disposizioni contenute nel Titolo IV del D.P.R. n. 554/1999, secondo quanto disposto dall'articolo 253, comma 3, DLgs 163/2006 del Codice. Nella determinazione su richiamata ha sottolineato come “occorre pero' tenere presente che il decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152 (c.d. terzo correttivo del Codice) ha introdotto all’articolo 253 il comma 15-bis, prevedendo un meccanismo transitorio (fino al 31 dicembre 2010) teso a consentire una piu' agevole partecipazione alle gare per i progettisti attraverso la presa in considerazione di un arco temporale piu' ampio rispetto a quello previsto dalla normativa vigente di cui all’ articolo 66. La novella ha la funzione di consentire la partecipazione alle gare di progettazione ad un maggior numero di soggetti, permettendo a questi ultimi di ampliare l’arco temporale di riferimento all’interno del quale recuperare le referenze necessarie a gareggiare. Pertanto, la volonta' del legislatore, applicata alle disposizioni in materia di requisiti di qualificazione per incarichi di progettazione atri servizi tecnici ad essa commessi, è tale per cui: a) quando la normativa vigente prevede un requisito di cinque anni (è il caso della lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 del d.P.R. n. 554/1999, sul fatturato globale per servizi di ingegneria), l’applicazione della norma del terzo correttivo determina la richiesta dei “migliori cinque anni del decennio precedente” (in sostanza si consente di individuare su dieci anni il requisito quinquennale); b) allo stesso modo si opera per la richiesta di requisiti triennali (lettera d) del citato comma dell’articolo 66 del d.P.R. n. 554/1999 in tema di organico medio annuo): si dovra' fare riferimento ai “tre migliori anni del quinquennio precedente”; c) per gli altri due requisiti su base decennale (lettera b) e lettera c) del comma 1 dell’articolo 66 del d.P.R. n. 554/1999) invece, la norma non risulta applicabile, pena una sua interpretazione restrittiva, contraria alla ratio della novella. Il legislatore ha, infatti, ritenuto sufficiente, per questi due requisiti, l’arco temporale decennale e, quindi, non ha previsto (ne' poteva prevedere, per simmetria con la norma dedicata alle imprese di costruzioni) una estensione del periodo documentabile per provare i requisiti. La disposizione incide, quindi, sui requisiti indicati alle lett. a) e d) dell’articolo 66 del d.P.R. n. 554/1999, consentendo di valutare il fatturato globale per servizi espletati, per un importo variabile tra tre e sei volte l’importo a base di gara, in un arco temporale decennale (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale previsto dal regolamento, nonche' di considerare l’organico medio annuo del personale tecnico utilizzato, in misura variabile da due a tre volte le unita' stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico, su base quinquennale (nei migliori tre anni del quinquennio precedente), in luogo del periodo triennale previsto dal regolamento (cfr., sul punto, circolare Ministero infrastrutture e trasporti 12 novembre 2009, n. 4649)”.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’ordine degli Architetti, Pianificatori, paesaggisti e Conservatori della Provincia di B. – Procedura aperta per “l’affidamento dell’incarico di direzione lavori, misura e contabilita', liquidazione, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di alloggi per utenze differenziate con relative urbanizzazioni e sistemazione aree a verde e arredo urbano dell’importo complessivo di € 5.000.000,00 all’interno del programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II “a settentrione”, nonche' di un servizio di assistenza specialistica alle attivita' connesse all’attuazione del programma di sperimentazione e di realizzazione di tutti gli adempimenti/atti necessari per l’attuazione del programma”– Importo a base d’asta € 268.086,05 – S.A.: Comune di A..

AFFIDAMENTO SERVIZI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - LINEE GUIDA

AVCP DETERMINAZIONE 2010

Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria.

REQUSIITI PROFESSIONISTI - DISCREZIONALITA' P.A.

AVCP PARERE 2010

E' legittimo dunque che la stazione appaltante preveda l'attribuzione di specifici punteggi in relazione all'esperienza e alla qualifica professionale, e che l'aver espletato in passato servizi analoghi a quello oggetto della gara possa essere valutato quale indice di affidabilita' e dunque della qualita' stessa dell'offerta tecnica. In un caso, quale quello che ci occupa, di affidamento di incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione, elementi quali la composizione e l'organizzazione del gruppo di lavoro nonche' le esperienze pregresse dei singoli professionisti risultano indubbiamente indici significativi della qualita' della prestazione, direttamente riconducibili a caratteristiche oggettive dell'offerta stessa e dunque adatti a porsi quali parametri di valutazione relativi al merito tecnico, purche' tali aspetti non risultino preponderanti nella valutazione complessiva dell'offerta.

La possibilita' di valutare, in sede di individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le pregresse esperienze professionali, incontra infatti il limite del peso concretamente attribuibile in termini di punteggio a tali elementi; l'apprezzamento del merito tecnico che è deducibile dalla valutazione dei curricula professionali è infatti solo uno degli elementi valutabili e pertanto non puo' assumere un rilievo eccessivo (in tal senso cfr.: Cons. di Stato, sez. V, 2 ottobre 2009, n.6002; Cons. di Stato, sez.VI, 18 settembre 2009, n.5626; Cons. di Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n.3716; Cons di Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n.2770).

La possibilita' riconosciuta alle stazioni appaltanti di fissare discrezionalmente requisiti ulteriori di partecipazione, incontra necessariamente i limiti della ragionevolezza, della proporzionalita' e del rispetto del principio della libera concorrenza. Nel caso di specie, quindi, l'obiettivo doveva essere quello di garantire la partecipazione alla gara a tutti quei concorrenti che avessero l'esperienza e la competenza per gestire servizi analoghi, risultando a tal fine sufficiente la richiesta di competenza specifica relativa alla realizzazione di strutture in zona sismica secondo quanto previsto dalla classe I categoria g in cui rientra l'opera da realizzare.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa I. E. E. s.c. - Affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di consolidamento del Molo Trapezio Levante e della testata del Molo Manfredi del porto commerciale di Salerno - Importo a base d'asta € 1.289.529,15 - S.A.: A.P.S.

SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA SUPERIORI A 100,000 EURO - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

AVCP PARERE 2010

L'articolo 91 del D.Lgs. n. 163/2006, nel disciplinare le procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ha individuato in relazione ai medesimi una specifica soglia per l'applicazione delle disposizioni di derivazione comunitaria che è di importo pari o superiore a 100.000 euro. Conseguentemente, essendo l'appalto in oggetto di importo pari a euro 167.575,88 lo stesso è da ritenersi superiore alla soglia comunitaria, per cui correttamente la stazione appaltante ha richiesto i requisiti di cui al citato art. 66 del D.P.R. n. 554/1999, propriamente riguardante l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

La direttiva 2004/18/CE prevede, nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la piena discrezionalita' dell'amministrazione aggiudicatrice nella fissazione dei criteri, purche' tali criteri siano indicati nel bando di gara ed anche ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 il prezzo appare come uno tra i tanti elementi da combinare al fine di individuare l'offerta migliore (per lo piu' concernenti l'aspetto tecnico quali, a titolo esemplificativo: "…b) la qualita'; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditivita'; h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresi' la durata del contratto, le modalita' di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti……omissis). La giurisprudenza amministrativa, inoltre, pur tendendo a riconoscere, nelle gare d'appalto da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, la legittimita' dell'attribuzione di un peso percentuale maggiore in favore dell'elemento tecnico rispetto all'offerta economica, afferma comunque, sulla base dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006, che la stazione appaltante, purche' sia specificato nel bando di gara e nella lettera di invito, non ha limiti nella fissazione dei punteggi da attribuire per ogni aspetto della offerta economicamente piu' vantaggiosa. Ne deriva che anche il prezzo possa subire degli aggiustamenti in base alla formula adottata dall'Amministrazione. Le scelte concretizzatesi nelle clausole della lex specialis rientrano, dunque, nella discrezionalita' della stazione appaltante, che puo' essere sindacata in sede giudiziaria solo se manifestamente illogica o irragionevole (da ultimo TAR Lazio, Sez. III, 28 gennaio 2009 n. 630). Unico vincolo posto dal legislatore è che sia il prezzo sia gli aspetti di carattere tecnico dell'offerta siano oggetto di valutazione, atteso che l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, anche nel 46 considerando della citata direttiva n. 18/2004, è definita quella che tende a garantire il miglior rapporto tra qualita' e prezzo.

In sintesi dunque puo' affermarsi che quando per l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio della offerta economicamente piu' vantaggiosa, rientra nella discrezionalita' della stazione appaltante la determinazione della incidenza del prezzo nella valutazione dell'offerta, senza che esista un peso minimo (o massimo) predeterminato per tale elemento e purche' la natura propria del criterio, postulante la ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualita' necessariamente correlato alla specificita' di ciascun affidamento, non venga tradita riconoscendosi sostanziale assoluta preminenza al c.d. merito tecnico (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 04 maggio 2007 , n. 4735)

Oggetto: Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dallo Studio A. e Associati s.r.l. e dallo Studio B. s.n.c. di C.Raffaele Michele & C. - Attivita' di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi alla "Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e del recapito finale - lotti A e C ) - Importo a base d'asta € 167.575,88 - S.A.: Comune Di D. (BA).

INCARICHI DI PROGETTAZIONE - REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI

MIN INFRASTRUTTURE CIRCOLARE 2009

Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

SERVIZI DI PUNTA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

AVCP PARERE 2008

I requisiti di cui all’articolo 66 del d.P.R. 554/1999, sono rapportati a tutte le attività rientranti nell’articolo 50 del medesimo decreto, pertanto, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi cd. di punta (servizi di progettazione e direzione lavori), in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.

Si deve, infatti, considerare che la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. Cons. Stato, n. 2464/2006)

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di C – conferimento incarico professionale relativo a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, contabilità e misura, completamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori di “sistemazione e consolidamento Area Purgatorio”.

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE - REQUISITI PROFESSIONISTI

AVCP PARERE 2007

Nelle gare per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione area, correttamente il bando prevedeva che i concorrenti dovevano indicare i professionisti incaricati delle prestazioni specialistiche, la loro qualifica professionale, gli estremi e la data di iscrizione al rispettivo ordine professionale e l’abilitazione alla sicurezza di cui al d.Lgs. n. 494/1996.

Ai fini dell’espletamento dell’attività di coordinamento della sicurezza, ciò che rileva è pertanto che il professionista incaricato sia in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti dalla norma.

Per quanto attiene al quesito se sia possibile presentare a comprova dei requisiti richiesti dal bando, anche attività di progettazione preliminare, si precisa che, in applicazione dell’articolo 66, comma 1, lettere b) e c), del d.P.R. 554/1999, la selezione dei concorrenti avviene effettuando il rapporto tra l’importo dei lavori – appartenenti alla classe e alla categoria di cui al bando – per i quali il concorrente ha espletato, nell’ultimo decennio, servizi, ovvero due servizi, attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata, e l’importo dei lavori stabilito come requisito minimo nel bando.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla S. s.p.a. – appalto concorso per le opere relative alla realizzazione degli interventi di riqualificazione del quartiere fieristico della Fiera del Levante di B. e costruzione di un nuovo padiglione espositivo. S.A: Ente Autonomo Fiera del Levante di B.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE - NORMATIVA APPLICABILE

AVCP DELIBERAZIONE 2007

In attesa dell’emanando regolamento di esecuzione delle norme contenute nel decreto legislativo n. 163/2006, trovano applicazione, per gli affidamenti di incarichi di progettazione di importo compreso tra 100.000 euro e la soglia comunitaria gli articoli 63 e 64 del d.P.R. 554/1999. Nel caso in esame, si rileva un improprio utilizzo della procedura sopra soglia, in riferimento ai requisiti di partecipazione richiesti nel bando di gara ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. n. 554/1999. Poiché l’importo del servizio ammonta a Euro 172.179,54, risulta del tutto infondata la tesi della S.A. di considerare l’importo posto a base d’asta per così dire “prossimo” alla soglia dei 200.000,00 Euro. La richiesta del possesso di requisiti sproporzionati rispetto alla tipologia ed al valore dell’appalto, in quanto discriminanti, comportano una indebita restrizione della concorrenza.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dallo Studio AC3 s.n.c. – affidamento servizi di ingegneria relativi alla costruzione della fognatura pluviale nell’abitato 4° stralcio. S.A: Comune di M.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 25/03/2008 - ATI PROFESSIONISTI - REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

La stazione appaltante ha deciso nel bando di gara di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 65, ultimo comma, del DPR 554/99, stabilendo che la capogruppo debba possedere i requisiti di cui all'art. 66 comma 1 lett. a), b) e d) nella misura del 40%. Si chiede se è corretta, come sembra alla scrivente, l'esclusione di un raggruppamento il cui capogruppo non ha dimostrato di possedere il requisito di cui alla lett. b) per ciascuna classe e categoria prevista dal bando nella misura richiesta ma ha solamente dimostrato di possedere il 40% dell'importo totale indipendentemente dalle classi e categorie richieste.


QUESITO del 08/05/2006 - REQUISITI TECNICI

Con riferimento all’art. 66 comma 1 lettera b) del d.p.r. n.554/99 si chiede se i servizi espletati devono riferirsi, CIASCUNO, a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavoro previste dal bando ….o se, invece, sia sufficiente che il concorrente abbia svolto servizi per lavori in ciascuna delle categorie previste dal bando per gli indicati dalla norma. La prima interpretazione, anche se letterale, mi sembra troppo restrittiva e destinata a restringere in modo considerevole la concorrenza. Relativamente, invece, alla lettera c) del medesimo comma, si chiede se sia corretto interpretare la norma nel senso che il concorrente deve aver svolto almeno 2 servizi relativi a lavori che, complessivamente e in CIASCUNA categoria di lavori prevista dal bando, siano non inferiori al valore compreso tra 0,40 e 0,80….. Io considero che questi servizi sono cosiddetti “di punta” rispetto ai servizi di cui alla lettera b) e che siano, pertanto quelli che di fatto “qualificano” il concorrente per il servizio messo in gara. Diversamente non saprei quale senso abbia il requisito di cui alla lettera c). Sull’argomento ci sono più interpretazioni tra loro divergenti.