Art. 67 Licitazione privata

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. I bandi di gara contengono le indicazioni previste dall'articolo 63, comma 1, lettere da a) a n) e lettera q), nonchè dell'articolo 66, commi 1 e 3, e sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 80, comma 2.

2 Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti.

3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a nuova gara, modificando le relative condizioni.

4. Se il numero del soggetti in possesso del requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato F) e per i restanti tramite sorteggio pubblico.

5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui allegato F).

6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio riportato.

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