Art. 36 Relazione generale del progetto esecutivo

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

3. La relazione generale dei progetti riquardanti gli interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), è corredata:

a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;

b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.

Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

L’art. 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. identifica con tassativa puntualità i documenti che devono comporre il progetto esecutivo e, tra essi, con pari rilevanza rispetto agli altri, sono annoverate le relazioni specialistiche, tra le quali è compresa la relazione geologica. Questa assurge quindi a componente indefettibile del progetto esecutivo, non può pertanto essere omessa e neppure surrogata da elementi più riassuntivi, (come si assume nel caso in esame), i quali non possono sostituire la predetta relazione geologica, che, tra l’altro, richiede un più rilevante impegno professionale ed un correlativo maggiore costo.

Da rilevare, altresì, che se può ammettersi che altre relazioni (quali, ad esempio, la relazione idraulica) sono non necessarie, in quanto non pertinenti, quando i lavori di cui si tratta non implicano valutazioni su corsi d’acqua, al contrario, la relazione sismica può sul piano pratico ritenersi necessaria se vi sono disposizioni che la prevedono in relazione alla tipologia di interventi e alla natura del territorio ove è ubicato il sito in cui si svolgono i lavori.

E’ da sottolineare, con riferimento ai prefabbricati, che l’art. 36 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m. prescrive, con riguardo alle modalità della relazione generale del progetto esecutivo, che “nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale di appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.” Quindi i contenuti della relazione generale non possono essere ignorati dall’offerente per essere puntualmente precisati dal Regolamento e ribaditi anche da questa Autorità.