Art. 35 Documenti componenti il progetto esecutivo

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207

1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonchè i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonchè delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dal seguenti documenti:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

d) calcioli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti:

f) piani di sicurezza e di coordinamento;

g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

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Giurisprudenza e Prassi

RELAZIONE GEOLOGICA - RATIO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2011

È stato, anche di recente, affermato (cfr Cons. St., sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5666) che la relazione geologica non puo' essere sostituita da una qualsiasi, indeterminata valutazione di idoneita' da parte del progettista (professionista diverso dal geologo), in quanto la disciplina relativa ai lavori pubblici impone chiaramente alla stazione appaltante l''acquisizione della detta relazione geologica ai fini della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Ed invero, ai sensi del D.P.R. n. 554/1999 (in particolare degli artt. 35 e 37 – applicabili ratione temporis alla gara in argomento), è prevista l''acquisizione obbligatoria agli atti progettuali della relazione geologica, obbligatorieta' che emerge, altresi', da ulteriori fonti normative (legge n. 64 del 2 febbraio 1974 e D.M. 11 marzo 1988) nel caso in cui l’area sia classificata, come nella specie, “zona sismica di secondo livello”.

In ragione di quanto sopra, non puo', quindi, essere condiviso quanto dedotto dal Consorzio ricorrente in ordine alla circostanza che la relazione geologica fosse non obbligatoria o comunque sostituibile con quella geotecnica (che avrebbe potuto essere redatta anche da un ingegnere); cio' posto con riferimento alla necessita' di acquisire la relazione geologica redatta da un geologo ai fini della progettazione esecutiva, non risulta smentito che, nella compagine societaria del Consorzio ricorrente che ha partecipato alla gara, non sia compresa la figura di quel professionista (geologo).

PROCEDURA DI VAS - PROGETTO APPROVATO IN VARIANTE URBANISTICA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2010

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del citato decreto n. 152/2006, la procedura di V.A.S. è espressamente riservata alla valutazione ambientale di piani e programmi, restando conseguentemente escluse le varianti riguardanti la realizzazione di singoli progetti, per i quali il legislatore ha predisposto il diverso strumento del procedimento di V.I.A. (v. da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2009, n. 7651)

Le modifiche di minima rilevanza per un tracciato stradale (nella specie, sostituzione di una rotatoria con un incrocio a T), che non incidono su alcuna area esterna rispetto a quella del progetto approvato in variante urbanistica, devono , ritenersi senz’altro ammissibili in sede di predisposizione ingegneristica del progetto esecutivo, in base all’art. 35 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - STIMA SOMMARIA - OFFERTA PREZZI UNITARI

AVCP PARERE 2010

“Il computo metrico estimativo definitivo previsto dall’art. 35 del D.P.R. n. 554/1999 differisce dalla stima sommaria dell’intervento di cui all’art. 34 che si presenta come un iniziale calcolo approssimativo effettuato dalla stazione appaltante in sede di progetto definitivo. Gli artt.71 e 90, in merito alla presentazione delle offerte fanno riferimento al computo metrico, omettendo il termine estimativo. Si ritiene che l’omissione del termine estimativo possa derivare dalle diverse procedure di aggiudicazione previste dagli artt. 89 e 90 del D.P.R. n. 554/1999. Relativamente al rilievo e alla ostendibilita' del computo metrico estimativo, e quindi anche dell’elenco dei prezzi unitari, risulta evidente che tali documenti devono essere posti in visione ai partecipanti nei casi di aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato sull’importo posto a base di gara o sull’elenco prezzi adottati dalla stazione appaltante, di cui all’art. 89 del D.P.R. n. 554/1999. Diversamente opinando l’aggiudicatario si troverebbe infatti a sottoscrivere un contratto a cui, secondo quanto previsto dall’art. 110 del D.P.R. n. 554/1999, deve essere allegato un elenco prezzi unitari a lui non noto, contravvenendo ai principi di correttezza ed equita'. Nel caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999, vi è in ogni caso l’obbligo dell’ostensione del computo metrico come previsto dagli artt. 71 e 90 del D.P.R. n. 554/1999. Per quanto riguarda l’omissione del termine estimativo precedentemente richiamata, si rileva che la mancata ostensione dell’elenco prezzi, e quindi della parte estimativa, in questo caso non determinerebbe successivamente problemi contrattuali : l’elenco prezzi da allegare al contratto sarebbe infatti gia' noto all’offerente in quanto da lui stesso prodotto.” Sulla base di tali considerazioni è stato, conseguentemente deliberato, con specifico riguardo al caso dell’affidamento di un appalto a corpo mediante offerta a prezzi unitari – come quello in rilevo nel caso di specie – che “nel caso di aggiudicazione al prezzo piu' basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 554/1999, vi sia l’obbligo di porre in visione il solo computo metrico che definisce le quantita' delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici di progetto”.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa S.– Facolta' di Scienze Motorie - Centro Sportivo “Record” - Lavori necessari per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi per l’intero complesso – Importo a base d’asta € 1.340.000,00 – S.A.: A. - U..

PROGETTO ESECUTIVO - COMPUTO METRICO E QUADRO ECONOMICO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2008

L’art. 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per il quale tra i documenti componenti il progetto esecutivo, alla lettera g) indica “computo metrico estimativo definitivo e quadro economico”, non ha contenuto precettivo, trattandosi di norma diretta alle amministrazioni con la finalita' di definire il progetto esecutivo e i documenti che lo compongono, ben potendo la stazione appaltante valutare quali documenti volta per volta richiedere.

Nel caso di specie, la ricorrente, perviene alla obbligatorieta' della allegazione del quadro economico attraverso il richiamo all’art. 35 del D.P.R. 554 del 1999 contenuto al paragrafo 10. 4 della lettera di invito, laddove è specificato che i concorrenti devono redigere il progetto esecutivo “in piena conformita' a quanto prescritto nel Titolo III, capo II, Sezione Quarta del D.P.R. 554/99”. Senonche', il paragrafo 10. 4 della lettera di invito, dopo il richiamo del D.P.R. 554/99, prosegue specificando in dettaglio i singoli documenti che devono essere contenuti nella busta “C” a pena di esclusione, indicando espressamente al n. 15 solo il computo metrico estimativo.

Il rinvio dinamico ma generico al Titolo III, capo II del D.P.R. 554/99, in cui è contenuto anche l’art. 35, non puo' prevalere sulla disposizione specifica della lettera di invito che elenca espressamente gli elaborati da presentare nella Busta C, offerta tecnica. Tanto meno è possibile disporre la esclusione per carenze documentali non richieste dalla lex specialis di gara a pena di esclusione, attesa la tassativita' delle cause di esclusione ed il favor partecipationis che costituiscono principi giurisprudenziali quieti nelle procedure concorsuali.

La stessa stazione appaltante, peraltro, nella fase antecedente la presentazione delle offerte, allo scopo di fugare i dubbi sorti in capo ai concorrenti circa il contenuto del computo metrico estimativo e la sua collocazione (nella busta C o nella busta B), ha chiarito ogni aspetto relativo alle modalita' di redazione del computo metrico estimativo e della sua collocazione.

Di qui la conferma che mai la stazione appaltante ha richiesto ai concorrenti di allegare nelle buste relative all’offerta tecnica o a quella economica il quadro economico, documento, peraltro, avente natura meramente ricognitiva, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza.

REQUISITI TECNICI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA

AVCP DELIBERAZIONE 2007

Un certificato attestante l’espletamento di attività progettuale afferente alla cd. “cantierizzazione” non è idoneo a dimostrare il possesso di aver eseguito attività di progettazione esecutiva;

Nel novero del personale tecnico, atto a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica, sono compresi i liberi professionisti dotati di un contratto di collaborazione professionale.

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dall’A.T.E. s.r.l. – la Porta del Parco centro integrato per i servizi al turismo: direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ed altre prestazioni connesse. S.A. Società B. s.p.a.

INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUZIONE LAVORI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Una volta che il progetto è pervenuto alla fase definitiva, non è più possibile revocarlo e farvi subentrare un altro professionista in assenza di particolari ragioni accertate dal responsabile del procedimento.

PROGETTO ESECUTIVO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

AUTORITA LLPP DELIBERAZIONE 2006

L’art. 35 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. identifica con tassativa puntualità i documenti che devono comporre il progetto esecutivo e, tra essi, con pari rilevanza rispetto agli altri, sono annoverate le relazioni specialistiche, tra le quali è compresa la relazione geologica. Questa assurge quindi a componente indefettibile del progetto esecutivo, non può pertanto essere omessa e neppure surrogata da elementi più riassuntivi, (come si assume nel caso in esame), i quali non possono sostituire la predetta relazione geologica, che, tra l’altro, richiede un più rilevante impegno professionale ed un correlativo maggiore costo.

Da rilevare, altresì, che se può ammettersi che altre relazioni (quali, ad esempio, la relazione idraulica) sono non necessarie, in quanto non pertinenti, quando i lavori di cui si tratta non implicano valutazioni su corsi d’acqua, al contrario, la relazione sismica può sul piano pratico ritenersi necessaria se vi sono disposizioni che la prevedono in relazione alla tipologia di interventi e alla natura del territorio ove è ubicato il sito in cui si svolgono i lavori.

E’ da sottolineare, con riferimento ai prefabbricati, che l’art. 36 del citato D.P.R. n. 554/1999 e s.m. prescrive, con riguardo alle modalità della relazione generale del progetto esecutivo, che “nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale di appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.” Quindi i contenuti della relazione generale non possono essere ignorati dall’offerente per essere puntualmente precisati dal Regolamento e ribaditi anche da questa Autorità.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 24/11/2006 - COORDINATORE SICUREZZA

L'Istituto ha necessità di nominare un professionista esterno quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in base ai d.lsg 494/96 e 528/99, in quanto carente di personale per poter rivestire tale figura. Si chiede di conoscere in quale momento del procedimento deve essere nominato ufficialmente il coordinatore in fase di progettazione e quando il coordinatore in fase di esecuzione e se tali figure fanno parte a tutti gli effetti dell'ufficio di direzione lavori.